Articolo 50
                     Distacco di beni culturali

  1.  E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed  eseguire  il  distacco  di  affreschi,  stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni,  tabernacoli  ed  altri  ornamenti,  esposti  o  non alla
pubblica vista.
  2.  E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed  eseguire  il  distacco  di  stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli  nonche'  la  rimozione di cippi e monumenti, costituenti
vestigia  della  Prima  guerra  mondiale  ai sensi della normativa in
materia.