Art. 38.
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  1.  Il  trasferimento  in  via  telematica  di  fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo
le  regole  tecniche  stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto
con   i   Ministri  per  la  funzione  pubblica,  della  giustizia  e
dell'economia  e  delle finanze, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Banca d'Italia.