Art. 39. 
                          Libri e scritture 
 
  1. I libri,  i  repertori  e  le  scritture,  ivi  compresi  quelli
previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e  degli  archivi
notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati  e
conservati su supporti informatici in conformita'  alle  disposizioni
del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite  ai  sensi
dell'articolo 71.