Art. 39. 
                           Patente nautica 
  1. La patente nautica  per  unita'  da  diporto  di  lunghezza  non
superiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi,  in
relazione alla navigazione effettivamente svolta: 
    a) per  la  navigazione  oltre  le  sei  miglia  dalla  costa  o,
comunque, su moto d'acqua; 
    b) per la navigazione nelle acque interne e  per  la  navigazione
nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa,  quando  a  bordo
dell'unita' sia installato un motore avente una cilindrata  superiore
a 750 cc  se  a  carburazione  a  due  tempi,  o  a  1.000  cc  se  a
carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta,  o
a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o  a  2.000
cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8
cv. 
  2. Chi assume il comando di una  unita'  da  diporto  di  lunghezza
superiore ai  ventiquattro  metri,  deve  essere  in  possesso  della
patente per nave da diporto. 
  3. Per il  comando  e  la  condotta  delle  unita'  da  diporto  di
lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che  navigano  entro
sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un  motore
di potenza e cilindrata inferiori  a  quelle  indicate  al  comma  1,
lettera b), e' richiesto il possesso dei  seguenti  requisiti,  senza
obbligo di patente: 
    a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni; 
    b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti; 
    c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i natanti  a  vela
con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonche' per
le unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa. 
  4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al  comma  3,  per  la
partecipazione all'attivita' di istruzione svolta  dalle  scuole  di'
avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni  nazionali  e
dalla Lega navale italiana,  ai  relativi  allenamenti  ed  attivita'
agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la
responsabilita'  delle  scuole  ed  i  partecipanti   siano   coperti
dall'assicurazione per responsabilita' civile  per  i  danni  causati
alle persone imbarcate ed a terzi. 
  5. I motoscafi ad uso privato  di  cui  al  regio  decreto-legge  9
maggio 1932, n. 813, convertito dalla  legge  20  dicembre  1932,  n.
1884, sono equiparati, ai fini  dell'abilitazione  al  comando,  alle
unita' da diporto. 
  6. La patente nautica si  distingue  nelle  seguenti  categorie  ed
abilita al comando o alla direzione nautica delle unita'  da  diporto
indicate per le rispettive categorie: 
    a) Categoria A: comando e condotta di natanti e  imbarcazioni  da
diporto; 
    b) Categoria B: comando di navi da diporto; 
    c) Categoria C: direzione nautica di natanti  e  imbarcazioni  da
diporto. 
 
          Nota all'art. 39.
              Il   regio   decreto-legge   9 maggio   1932,   n.  813
          (Disposizioni  sulla  circolazione  dei  motoscafi  e delle
          imbarcazioni  a  motore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 luglio  1932,  n.  163)  e' stato convertito dalla legge
          20 dicembre   1932,  n.  1884,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° febbraio 1933, n. 26.