Art. 29.
Durata  del  procedimento;  effetti  indotti da domande presentate in
                         altri Stati membri

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma 2,  l'AIFA adotta le
proprie  determinazioni  sulla  domanda  di  AIC, entro il termine di
duecentodieci giorni dalla ricezione di una domanda valida.
  2.  Se  la  domanda di rilascio di un'autorizzazione e' presentata,
oltre  che  in Italia, anche in un altro Stato membro della Comunita'
europea, si applicano gli articoli da 41 a 49.
  3.  L'AIFA,  se  nel  corso  dell'istruttoria  rileva  che un'altra
domanda  di  AIC  per  lo  stesso medicinale e' all'esame in un altro
Stato  membro  della  Comunita' europea, non procede alla valutazione
della   domanda  e  informa  il  richiedente  che  si  applicano  gli
articoli da 41 a 49.
  4.  L'AIFA, quando nel corso dell'istruttoria e' informata, a norma
dell'articolo 8, comma 3, lettera q), che un altro Stato membro della
Comunita'  europea ha autorizzato il medicinale oggetto di domanda di
AIC,  respinge  la  domanda  se non e' stata presentata a norma degli
articoli da 41 a 49.