Art. 35.
                   Modifiche delle autorizzazioni

  1.  Alle  modifiche  delle  AIC  si  applicano  le disposizioni del
regolamento  (CE)  n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003,
relativo   all'esame   delle  modifiche  dei  termini  di  un'AIC  di
medicinali  per  uso  umano  o  per  uso  veterinario  rilasciata  da
un'autorita'   competente   di   uno   Stato   membro,  e  successive
modificazioni,  di  seguito  regolamento (CE) n. 1084/2003, anche nel
caso  in cui le autorizzazioni non rientrano nelle specifiche ipotesi
contemplate dall'articolo 1 del predetto regolamento.
 
          Nota all'art. 35:
              - Il  regolamento (CE) n. 1084/2003 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 27 giugno 2003, n. L 159.
                        Nota agli articoli da 41 a 47:

              - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.