Art. 36. Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi su supporto informatico 1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto informatico non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri: a) valore commerciale di edizioni similari; b) costi di produzione stimati.
Nota all'art. 36: - Per l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 11.