Art. 36.
Determinazione  del  valore  commerciale  dei  documenti  diffusi  su
                        supporto informatico
  1.  Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto
informatico  non  sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita,
ai   fini  dell'irrogazione  della  sanzione  amministrativa  di  cui
all'articolo  7 della legge, secondo le modalita' di cui all'articolo
11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
    a) valore commerciale di edizioni similari;
    b) costi di produzione stimati.
 
          Nota all'art. 36:
              -  Per  l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si
          veda la nota all'art. 11.