Art. 39. 
 
                      Disposizioni finanziarie 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, e'  autorizzata
la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e'  autorizzata
la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008. 
  3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2,  e'
valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008. 
  4.  Per  le  esigenze  di   adeguamento   dei   centri,   derivanti
dall'articolo 20, comma 5, e' autorizzata la spesa di euro  8.000.000
per l'anno 2008. 
  5. L'onere derivante dall'attivita'  di  accoglienza  di  cui  agli
articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 e' valutato in euro 12.218.250 a
decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo  nazionale  per  le
politiche e i servizi dell'asilo di cui  all'articolo  1-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e'  aumentata  di
6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per  i  servizi  di
accoglienza gestiti dagli enti locali. 
  6. Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 2, e' autorizzata
la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008. 
  7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente
a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009,
nonche' a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente
in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede  a  valere
sulla disponibilita' del Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dai  commi  3  e  5,  ai  fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468.  Gli  eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge
5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore  dei
provvedimenti  o  delle  misure  di  cui  al  presente  comma,   sono
tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,   corredati   da   apposite
relazioni illustrative. 
 
          Note all'art. 39:
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  1-septies  del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:
              «Art.  1-septies  (Fondo nazionale per le politiche e i
          servizi  dell'asilo).  - 1. Ai fini del finanziamento delle
          attivita'  e  degli  interventi  di  cui all'art. 1-sexies,
          presso  il  Ministero  dell'interno,  e' istituito il Fondo
          nazionale  per  le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
          dotazione e' costituita da:
                a) le  risorse  iscritte  nell'unita' previsionale di
          base  4.1.2.5  «Immigrati,  profughi e rifugiati» -capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per  l'anno  2002,  gia'  destinate  agli interventi di cui
          all'art. 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
                b) le  assegnazioni  annuali  del Fondo europeo per i
          rifugiati,  ivi  comprese quelle gia' attribuite all'Italia
          per  gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
          al  Fondo  di rotazione del Ministero dell'economia e delle
          finanze;
                c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
          da  privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
          da altri organismi dell'Unione europea.
              2.  Le  somme  di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987,   n.  183  recante:  «Coordinamento  delle  politiche
          riguardanti   l'appartenenza   dell'Italia  alle  Comunita'
          europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
          normativi comunitari»:
              Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato «Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.   2,  comma 1,  lettera c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 7 e 11-ter della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 recante:» Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio»:
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.
              Art.  11-ter  (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
          Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita'.
                a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c) [a  carico  o mediante riduzione di disponibilita'
          formatesi  nel  corso dell'esercizio sui capitoli di natura
          non  obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello
          stesso  esercizio,  di  variazioni  volte ad incrementare i
          predetti  capitoli.  Ove  si  tratti  di oneri continuativi
          pluriennali,  nei  due  esercizi  successivi  al  primo, lo
          stanziamento  di competenza dei suddetti capitoli, detratta
          la   somma   utilizzata   come   copertura,  potra'  essere
          incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione
          programmato   in   sede   di   relazione   previsionale   e
          programmatica.  A  tale  forma  di  copertura  si puo' fare
          ricorso  solo  dopo  che il Governo abbia accertato, con la
          presentazione  del  disegno  di  legge  di assestamento del
          bilancio,  che  le  disponibilita' esistenti presso singoli
          capitoli  non debbano essere utilizzate per far fronte alle
          esigenze  di integrazione di altri stanziamenti di bilancio
          che  in  corso  di  esercizio  si rivelino sottostimati. In
          nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra
          natura  le  economie  che  si  dovessero  realizzare  nella
          categoria  «interessi»  e  nei  capitoli  di  stipendi  del
          bilancio  dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e
          12,   primo   comma,  non  possono  essere  esercitate  per
          l'iscrizione   di   somme  a  favore  di  capitoli  le  cui
          disponibilita'  siano  state in tutto o in parte utilizzate
          per  la  copertura  di  nuove o maggiori spese disposte con
          legge];
                d) mediante  modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
              6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis.  Per  gli  enti  ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».