Art. 17.
                 (Coordinamento e disciplina fiscale
                   dei diversi livelli di governo)

1.  I  decreti  legislativi  di  cui  all'articolo 2, con riguardo al
coordinamento  e  alla  disciplina  fiscale  dei  diversi  livelli di
governo,   sono  adottati  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
 a) garanzia  della  trasparenza  delle  diverse  capacita' fiscali e
delle  risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione,
in  modo  da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria
delle  capacita'  fiscali  e  la  sua  eventuale  modifica  a seguito
dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
 b) rispetto  degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di
competenza sia di' cassa, per il concorso all'osservanza del patto di
stabilita'  e  crescita  per  ciascuna regione e ciascun ente locale;
determinazione  dei  parametri  fondamentali  sulla base dei quali e'
valutata  la  virtuosita'  dei  comuni,  delle province, delle citta'
metropolitane  e  delle  regioni,  anche  in  relazione ai meccanismi
premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;
 c) assicurazione  degli  obiettivi  sui saldi di finanza pubblica da
parte  delle  regioni  che possono adattare, previa concertazione con
gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole
e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole
di  evoluzione  dei  flussi  finanziari dei singoli enti in relazione
alla  diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse
regioni;
 d) individuazione  di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti
a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di
regioni ed enti locali;
 e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che
assicurano  elevata  qualita'  dei  servizi e livello della pressione
fiscale  inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di
governo   a  parita'  di  servizi  offerti,  ovvero  degli  enti  che
garantiscono  il  rispetto  di quanto previsto dalla presente legge e
partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di
impegni  nell'interesse  della  collettivita' nazionale, ivi compresi
quelli  di  carattere  ambientale,  ovvero degli enti che incentivano
l'occupazione  e  l'imprenditorialita'  femminile;  introduzione  nei
confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza
pubblica  di  un  sistema  sanzionatorio che, fino alla dimostrazione
della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione
di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile
dell'ente  nonche'  l'attivazione nella misura massima dell'autonomia
impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di
procedere  alla  copertura  di  posti  di  ruolo vacanti nelle piante
organiche   e   di   iscrivere   in   bilancio  spese  per  attivita'
discrezionali,   fatte  salve  quelle  afferenti  al  cofinanziamento
regionale   o  dell'ente  locale  per  l'attuazione  delle  politiche
comunitarie;  previsione  di meccanismi automatici sanzionatori degli
organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli
equilibri  e  degli  obiettivi  economico-finanziari  assegnati  alla
regione   e   agli  enti  locali,  con  individuazione  dei  casi  di
ineleggibilita' nei confronti degli amministratori responsabili degli
enti  locali  per  i  quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto
finanziario  di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, oltre che dei casi di
interdizione  dalle  cariche  in  enti vigilati o partecipati da enti
pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo
126,  primo  comma,  della  Costituzione,  rientrano le attivita' che
abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.
 
          Note all'art. 17:
             -  Si riporta il testo vigente dell'art. 244 del decreto
          legislativo  18  agosto  2000, n. 267, recante «Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
             «Art.  244.  (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
          dissesto   finanziario   se   l'ente   non  puo'  garantire
          l'assolvimento  delle funzioni e dei servizi indispensabili
          ovvero  esistono  nei  confronti  dell'ente  locale crediti
          liquidi  ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa fare
          validamente  fronte  con  le modalita' di cui all'art. 193,
          nonche'  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  194  per le
          fattispecie ivi previste.
             2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati
          si applicano solo a province e comuni.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 126 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
             «Art.  126.  - Con decreto motivato del Presidente della
          Repubblica  sono  disposti  lo  scioglimento  del Consiglio
          regionale  e  la  rimozione del Presidente della Giunta che
          abbiano  compiuto  atti  contrari alla Costituzione o gravi
          violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
          altresi'   essere   disposti   per   ragioni  di  sicurezza
          nazionale.  Il  decreto e' adottato sentita una Commissione
          di   deputati  e  senatori  costituita,  per  le  questioni
          regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
             Il  Consiglio  regionale  puo' esprimere la sfiducia nei
          confronti  del  Presidente  della  Giunta  mediante mozione
          motivata,   sottoscritta  da  almeno  un  quinto  dei  suoi
          componenti  e  approvata per appello nominale a maggioranza
          assoluta  dei  componenti. La mozione non puo' essere messa
          in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
             L'approvazione  della  mozione di sfiducia nei confronti
          del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
          diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la
          morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
          dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
          ogni  caso  i  medesimi  effetti conseguono alle dimissioni
          contestuali    della    maggioranza   dei   componenti   il
          Consiglio.».