Art. 26
                     (Diritto all'informazione)
1.  Attraverso  lo  sportello  unico  di  cui  al presente decreto, i
prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
a)  i  requisiti  imposti  ai  prestatori  stabiliti  in  Italia,  in
particolare  quelli  relativi  alle  procedure  e  alle formalita' da
espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle;
b)  i  dati  necessari  per  entrare  direttamente in contatto con le
autorita'  competenti,  comprese  quelle  competenti  in  materia  di
esercizio delle attivita' di servizi;
c)  i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri
pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra
le  autorita' competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un
prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
e)  i  dati  di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorita'
competenti  presso  le  quali  i  prestatori  o i destinatari possono
ottenere assistenza pratica.
2.  Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6
agosto  2008,  n.  133,  prevede  misure idonee per assicurare che lo
sportello  unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i
requisiti  di  cui  al  comma  1, lettera a), vengono interpretati ed
applicati.  L'informazione  e'  fornita  in  un linguaggio semplice e
comprensibile.
3.  Lo  sportello  unico  risponde  con la massima sollecitudine alle
domande  di  informazioni  o  alle  richieste di assistenza di cui ai
commi  1  e  2  e,  in  caso  di richiesta irregolare o infondata, ne
informa senza indugio il richiedente.
 
          Note all'art. 26:
             -  Per  l'art.  38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133, vedi Note all'art. 25.