Art. 55 
 
       Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori 
 
1. Sono organi dell'Opera nazionale per i  figli  degli  aviatori  il
consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e  il  collegio
dei revisori. 
2.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha   poteri   di   indirizzo,
programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da: 
a) il presidente nazionale, che lo presiede; 
b) un generale in congedo; 
c) i due generali dell'Aeronautica militare  che,  nell'ambito  dello
Stato maggiore dell'Aeronautica,  ricoprono  incarichi  di  capi  dei
reparti preposti  ai  settori  dell'ordinamento  e  personale,  degli
affari generali e finanziario; 
d)  un  sottufficiale  dell'Aeronautica  militare   in   servizio   o
richiamato in servizio senza assegni dal congedo; 
e) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per  i  figli  degli
aviatori. 
3. Il presidente nazionale e' scelto tra i generali  dell'Aeronautica
militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e  nominato
con decreto del Presidente della  Repubblica,  secondo  le  procedure
dell' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del
Ministro della difesa,  sentito  il  Capo  di  stato  maggiore  dell'
Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli  atti
a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 56.  E'  coadiuvato
dal consigliere avente la maggiore anzianita' di grado fra quelli  di
cui al  comma  2,  lettere  b)  e  c),  che  assume  le  funzioni  di
vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario  generale  di  cui
all'articolo 58 comma 3. 
4. Il collegio dei revisori e' costituito da tre membri  effettivi  e
un supplente, di cui uno  designato  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo. 
5. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 4, i  componenti  del
Consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio  dei  revisori  sono
nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del  Capo
di stato maggiore dell'Aeronautica militare. 
6. I componenti  degli  organi  di  cui  al  presente  articolo  sono
nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un
ulteriore triennio. Nessun compenso e' dovuto agli stessi. 
 
          Note all'art. 55: 
          - Per l'art. 3 della legge  23  agosto  1998,  n.  400,  si
          vedano le note all'art. 49.