Art. 58 
 
Bilanci di previsione, conti consuntivi e attivita' di gestione dell'
             Opera nazionale per i figli degli aviatori 
 
l. La gestione amministrativa, contabile  e  finanziaria,  la  tenuta
delle scritture, nonche' la predisposizione dei  documenti  contabili
preventivi  e  consuntivi  sono  disciplinati  con   regolamento   di
amministrazione e contabilita' adottato, ai  sensi  dell'articolo  2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27  febbraio
2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione. 
2. I bilanci di previsione  e  il  conto  consuntivo,  approvati  dal
consiglio di  amministrazione,  sono  trasmessi  al  Ministero  della
difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
3. Alle attivita' di gestione e'  preposto  il  segretario  generale,
scelto tra gli ufficiali in  congedo  dell'  Aeronautica  militare  e
nominato dal presidente  nazionale,  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione, per  la  durata  di  tre  anni  rinnovabile  per  un
ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attivita' amministrativa
e finanziaria dell'Opera nazionale  per  i  figli  degli  aviatori  e
partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualita'
di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso e' dovuto  allo
stesso. 
4. Per le attivita'  di  carattere  assistenziale,  amministrativo  e
contabile, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori si avvale, su
base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto  di
strutture organizzative dell' Aeronautica militare. 
 
 
          Note all'art. 58: 
          -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          febbraio 2003, n. 97, si vedano le note all'art. 53.