Art. 27 
 
 
                Amministrazione di aziende e funzioni 
                      di rappresentante comune 
 
  1. Gli onorari  per  l'amministrazione  di  aziende,  intesa  quale
effettivo  e  personale  compimento  dei  normali  atti  di  gestione
dell'impresa,  e  per  l'incarico  di  rappresentante  comune   degli
obbligazionisti o di rappresentante comune di categorie di  strumenti
finanziari devono  essere  preconcordati  nel  rispetto  dei  criteri
generali di cui agli articoli che precedono. 
  2. Gli onorari  per  altre  eventuali  prestazioni  rese  a  favore
dell'azienda nel periodo in cui il professionista  ha  l'incarico  di
amministrare la medesima sono determinati  applicando  una  riduzione
compresa tra il 10% ed il 50%. 
  3. Gli onorari previsti dal presente articolo  si  applicano  anche
nel caso previsto dall'ultimo comma  dell'articolo  2386  del  codice
civile. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2386 del codice civile: 
              «Art. 2386 (Sostituzione degli  amministratori).  -  Se
          nel corso dell'esercizio  vengono  a  mancare  uno  o  piu'
          amministratori, gli  altri  provvedono  a  sostituirli  con
          deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche'  la
          maggioranza  sia  sempre   costituita   da   amministratori
          nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi'  nominati
          restano in carica fino alla prossima assemblea. 
              Se  viene  meno  la  maggioranza  degli  amministratori
          nominati dall'assemblea, quelli rimasti  in  carica  devono
          convocare l'assemblea perche'  provveda  alla  sostituzione
          dei mancanti. 
              Salvo   diversa   disposizione    dello    statuto    o
          dell'assemblea, gli amministratori nominati  ai  sensi  del
          comma precedente  scadono  insieme  con  quelli  in  carica
          all'atto della loro nomina. 
              Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che
          a seguito della cessazione di taluni  amministratori  cessi
          l'intero consiglio, l'assemblea per  la  nomina  del  nuovo
          consiglio  e'  convocata  d'urgenza  dagli   amministratori
          rimasti in  carica;  lo  statuto  puo'  tuttavia  prevedere
          l'applicazione  in  tal  caso  di   quanto   disposto   nel
          successivo comma. 
              Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli
          amministratori,     l'assemblea     per      la      nomina
          dell'amministratore o  dell'intero  consiglio  deve  essere
          convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il  quale  puo'
          compiere   nel   frattempo   gli    atti    di    ordinaria
          amministrazione.».