Art. 37 Sanzioni 1. L'operatore economico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del presente decreto che produce, immette sul mercato o immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformita' o di idoneita' previste dal presente decreto ovvero che siano equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori, e' soggetto: a) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacita' e' inferiore o pari a 30 MPa × litro (300 bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro; b) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacita' e' superiore a 30 e inferiore o pari a 150 MPa × litro (rispettivamente 300 e 1.500 bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da settemilacinquecento euro a quarantacinquemila euro; c) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacita' e' superiore a 150 MPa × litro (1.500 bar × litro), nonche' le cisterne, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono determinate tenendo conto del numero degli esemplari delle attrezzature, come segue: a) se trattasi di bombole od incastellature di bombole, si applicano in misura intera per lotto, o gruppo, costituito da duecento esemplari; per lotto o gruppo costituito da un numero inferiore a duecento esemplari, sono ridotte dello zerotrepercento (0,3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di duecento esemplari; b) se trattasi di tubi, fusti in pressione o recipienti criogenici, si applicano in misura intera per gruppo costituito da venti esemplari; per gruppo costituito da un numero inferiore a venti esemplari sono ridotte del tre per cento (3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di venti esemplari; c) se trattasi di cisterne, si applicano in misura intera per ciascun esemplare. 3. I totali delle somme delle sanzioni derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono determinati inoltre in funzione delle caratteristiche di pericolosita' dei gas che sono destinati ad essere contenuti nei recipienti stessi, come segue: a) sono aumentati della meta' se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati ad uno dei gruppi T, TF, TC, TO, TFC, TOC di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE, ovvero delle seguenti sostanze pericolose: cianuro d'idrogeno stabilizzato (ONU 1051), fluoruro d'idrogeno anidro (ONU 1052) e acido fluoridrico (ONU 1790); b) sono ridotti della meta' se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati al gruppo A di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. 4. Chiunque appone indebitamente od in maniera difforme, da quanto prescritto dal presente decreto, il marchio Pi di cui all'articolo 14, e' soggetto, ferme restando le sanzioni penali: a) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera a), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro; b) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera b), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da millecinquecento euro a novemila euro; c) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera c), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a dodicimila euro. 5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono determinate tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 6. L'operatore economico, che produce, immette sul mercato o immette in servizio rubinetti od altri accessori destinati ad attrezzature a pressione trasportabili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti e le prescrizioni di sicurezza previsti per tali accessori, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a dodicimila euro. 7. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Note all'art. 37: Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note alle premesse. La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.