Art. 37 
 
                              Sanzioni 
 
  1. L'operatore economico, di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
p), del presente decreto che produce, immette sul mercato  o  immette
in  servizio  attrezzature  a  pressione  trasportabili,   rientranti
nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non  rispettano
i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia
ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformita'
o di  idoneita'  previste  dal  presente  decreto  ovvero  che  siano
equipaggiate con rubinetti ed altri accessori  non  rispondenti  alle
prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori, e' soggetto: 
    a) se trattasi di recipienti in cui il prodotto  della  pressione
di prova per la capacita' e' inferiore o pari a 30 MPa  × litro  (300
bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da cinquemila euro a trentamila euro; 
    b) se trattasi di recipienti in cui il prodotto  della  pressione
di prova per la capacita' e' superiore a 30 e inferiore o pari a  150
MPa × litro (rispettivamente 300 e 1.500 bar × litro), alla  sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  settemilacinquecento
euro a quarantacinquemila euro; 
    c) se trattasi di recipienti in cui il prodotto  della  pressione
di prova per la capacita' e' superiore a 150 MPa × litro  (1.500  bar
× litro), nonche'  le  cisterne,  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. 
  2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono determinate tenendo conto del
numero degli esemplari delle attrezzature, come segue: 
    a) se trattasi  di  bombole  od  incastellature  di  bombole,  si
applicano in  misura  intera  per  lotto,  o  gruppo,  costituito  da
duecento esemplari; per  lotto  o  gruppo  costituito  da  un  numero
inferiore a duecento esemplari, sono  ridotte  dello  zerotrepercento
(0,3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento  di  duecento
esemplari; 
    b)  se  trattasi  di  tubi,  fusti  in  pressione  o   recipienti
criogenici, si applicano in misura intera per  gruppo  costituito  da
venti esemplari; per gruppo costituito da un numero inferiore a venti
esemplari sono ridotte del tre per cento (3%) per  ciascun  esemplare
mancante al raggiungimento di venti esemplari; 
    c) se trattasi di cisterne, si applicano  in  misura  intera  per
ciascun esemplare. 
  3. I totali delle somme delle sanzioni derivanti  dall'applicazione
dei  commi  1  e  2  sono  determinati  inoltre  in  funzione   delle
caratteristiche di pericolosita' dei gas che sono destinati ad essere
contenuti nei recipienti stessi, come segue: 
    a) sono aumentati della meta' se i recipienti  sono  destinati  a
contenere gas assegnati ad uno dei gruppi T, TF, TC, TO, TFC, TOC  di
cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE, ovvero  delle  seguenti
sostanze pericolose:  cianuro  d'idrogeno  stabilizzato  (ONU  1051),
fluoruro d'idrogeno anidro (ONU 1052) e acido fluoridrico (ONU 1790); 
    b) sono ridotti della meta' se  i  recipienti  sono  destinati  a
contenere gas assegnati  al  gruppo  A  di  cui  agli  allegati  alla
direttiva 2008/68/CE. 
  4. Chiunque appone indebitamente od in maniera difforme, da  quanto
prescritto dal presente decreto, il marchio Pi  di  cui  all'articolo
14, e' soggetto, ferme restando le sanzioni penali: 
    a) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera a),  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  mille  euro  a
seimila euro; 
    b) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera b),  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento   di   una    somma    da
millecinquecento euro a novemila euro; 
    c) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera c),  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro  a
dodicimila euro. 
  5. Le sanzioni di cui al comma 4  sono  determinate  tenendo  conto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  6. L'operatore  economico,  che  produce,  immette  sul  mercato  o
immette  in  servizio  rubinetti  od  altri  accessori  destinati  ad
attrezzature a  pressione  trasportabili  rientranti  nell'ambito  di
applicazione del presente decreto, che non rispettano i  requisiti  e
le prescrizioni di sicurezza previsti per tali accessori, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  duemila
euro a dodicimila euro. 
  7.  Per  quanto  non  diversamente   disposto   si   applicano   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. 
 
          Note all'art. 37: 
              Per i riferimenti alla direttiva  2008/68/CE,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
          penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1981, n. 329, S.O. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,  sicurezza
          e regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri
          servizi  di  trasporto),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.