Art. 19 (L)
                     L'approvazione del progetto
  1.   Quando   l'opera  da  realizzare  non  risulta  conforme  alle
previsioni  urbanistiche,  l'approvazione  del progetto definitivo da
parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante allo
strumento  urbanistico.  (L)    2.  Se  l'opera  non e' di competenza
comunale,  l'atto  di  approvazione  del  progetto esecutivo da parte
della  autorita'  competente  e' trasmesso al Consiglio comunale, che
puo' disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento
urbanistico. (L)   3. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende
apposto  quando  diventa  efficace  la delibera di approvazione della
variante  al  piano  urbanistico generale, ovvero uno degli accordi o
degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, con cui e' approvato il
progetto  definitivo.  (L)   4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se
la  Regione  o  l'ente  da questa delegato all'approvazione del piano
urbanistico  comunale  non  manifesta  il  proprio  dissenso entro il
termine  di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera
del  Consiglio  comunale e della relativa completa documentazione, si
intende  approvata  la  determinazione del Consiglio comunale, che in
una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)