Art. 45.
Aliquota  contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della (( legge 8 agosto 1995, n. 335
                                 )).

  1.   Con  effetto  dal  1°  gennaio  2004  l'aliquota  contributiva
pensionistica   per  gli  iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in
misura  identica  a quella prevista per la gestione pensionistica dei
commercianti.  Per  gli  anni  successivi,  ad  essa si applicano gli
incrementi  previsti  dall'articolo  59,  comma  15,  della  legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  fino al raggiungimento dell'aliquota di 19
punti percentuali.