Art. 42.
            (Rapporto informativo e giudizio complessivo)

  Per  ogni  impiegato  con  qualifica inferiore a direttore generale
deve  essere  redatto  entro  il  mese  di gennaio di ciascun anno un
rapporto  informativo  che si conclude con il giudizio complessivo di
"ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente".
  Il giudizio complessivo deve essere motivato.
  All'impiegato  al  quale,  nell'anno  cui  si riferisce il rapporto
informativo,  sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave
della  censura  non  puo'  essere  attribuito un giudizio complessivo
superiore a "buono".