Art. 48.
(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale delle carriere direttive      presso      l'amministrazione
                             periferica)

  Salvo   diverse  disposizioni  dei  regolamenti  particolari  delle
singole  amministrazioni,  il  rapporto  informativo  per l'impiegato
appartenente    a    carriera    direttiva    in    servizio   presso
l'amministrazione  periferica  e'  compilato  dal  capo  dell'ufficio
periferico  cui l'impiegato appartiene. Il capo dell'ufficio predetto
esprime  anche  il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica
inferiore a direttore di sezione.
  Per  l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione
il giudizio complessivo e' dato dal Consiglio di amministrazione.
  Per  l'impiegato  preposto  alla direzione di un ufficio periferico
con circoscrizione provinciale o superiore il rapporto informativo e'
compilato  dal  capo  del personale dell'amministrazione centrale; il
giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione.