Art. 50.
(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale della carriera    di    concetto    in    servizio   presso
                    l'amministrazione periferica)

  Salvo   diverse  disposizioni  dei  regolamenti  particolari  delle
singole  amministrazioni,  il  rapporto  informativo  per l'impiegato
appartenente    a   carriera   di   concetto   in   servizio   presso
l'amministrazione periferica, e' compilato:
    a)  per  l'impiegato  con  qualifica  non  inferiore a segretario
principale  dal  direttore  della  divisione  o del reparto dal quale
dipende.  Il  giudizio  complessivo e' espresso dal capo dell'ufficio
periferico  che secondo l'ordinamento dell'amministrazione periferica
e'  preposto  al  ramo  dell'amministrazione cui gli impiegati stessi
appartengono;  qualora  il capo dell'ufficio periferico sia lo stesso
direttore  della  divisione o del reparto, il giudizio complessivo e'
espresso  dal  direttore generale o in mancanza dal capo del servizio
che amministra il personale;
    b)   per   l'impiegato   con  qualifica  inferiore  a  segretario
principale  dal  direttore  della sezione. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore della divisione o del reparto.