Art. 47. 
         Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo 
 
  La direzione di un giornale quotidiano  o  di  altra  pubblicazione
periodica, che siano organi di partiti  o  movimenti  politici  o  di
organizzazioni sindacali, puo' essere affidata a persona non iscritta
all'albo dei giornalisti. 
  Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti  richiesti  per
la registrazione o l'annotazione di mutamento ai  sensi  della  legge
sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del  direttore
nell'elenco  dei  professionisti,  se  trattasi  di   quotidiani,   o
nell'elenco  dei  pubblicisti  se  trattasi  di  altra  pubblicazione
periodica. 
  Le disposizioni di cui ai precedenti commi  sono  subordinate  alla
contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista
professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli
articolo 31, 34 e 35 della  presente  legge;  ed  alla  contemporanea
nomina a vicedirettore  del  periodico  di  un  giornalista  iscritto
nell'elenco  dei  pubblicisti,   al   quale   restano   affidate   le
attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge. 
  Resta ferma la  responsabilita'  stabilita  dalle  leggi  civili  e
penali  per  il  direttore  non  professionista,  iscritto  a  titolo
provvisorio nell'albo.