Art. 129.

  Le  Casse  di  cui  al  n.  1)  dell'art.  127  sono poste sotto la
vigilanza  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e si
applicano  ad esse le disposizioni dell'articolo 13 del regio decreto
6  luglio  1933,  n.  1033,  concernente  l'ordinamento dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
  Gli  statuti  delle  Casse predette sono approvati con decreto del.
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza, sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la
marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato.
  Le  Casse  rimettono  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale i propri bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie
statistiche che siano ad esse richieste da detto Ministero.