Art. 14.
                    Stoccaggio delle acque reflue
  1.   Le   regioni   prevedono  l'esclusione,  attraverso  opportune
deviazioni,  delle  acque  di  prima  pioggia  provenienti  da aree a
rischio  di  dilavamento  di  sostanze  che creano pregiudizio per il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.
  2. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue si fa
riferimento  a  quanto  previsto  per  gli  effluenti  zootecnici non
palabili ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 8.
  3.  I  contenitori  di stoccaggio delle acque reflue possono essere
ubicati  anche  al  di  fuori  della  azienda che le utilizza ai fini
agronomici,  purche'  sia  garantita  la  non  miscelazione con altre
tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti.
  4.   Le   regioni   definiscono   la   durata  degli  stoccaggi  in
considerazione  del  volume  di  acque reflue prodotte in rapporto al
fabbisogno idrico delle colture e alla durata della stagione irrigua,
prevedendo un periodo minimo di stoccaggio pari a 90 giorni.
  5.  Le  acque  reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono
essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo
le  esigenze  colturali  e  di  capacita' sufficiente in relazione ai
periodi   in  cui  l'impiego  agricolo  e'  limitato  o  impedito  da
motivazioni  agronomiche,  climatiche  o  normative,  nonche' tali da
garantire  le  capacita'  minime di stoccaggio individuate in base ai
criteri di cui al comma 4.