Art. 37.
            (Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)

  Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti
di  lavoro  e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attivita' economica. Le disposizioni
della presente legge si applicano altresi' ai rapporti di impiego dei
dipendenti  dagli  altri  enti  pubblici,  salvo  che  la materia sia
diversamente regolata da norme speciali.