Art. 40.
                (Servizio effettivo e servizio utile)

  Per  gli  effetti  previsti  dal presente testo unico, la somma dei
servizi  e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener
conto  degli  aumenti  di  cui al precedente capo III, costituisce il
servizio  effettivo;  con  l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il
servizio utile.
  Se  nel  totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno,
la  frazione  superiore  a  sei  mesi si computa come anno intero; la
frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
  Qualora,  in  aggiunta  al  servizio  effettivo, siano da computare
aumenti  previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile
e'  arrotondato  secondo  il disposto del comma precedente, ma in tal
caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.