Art. 20. 
        Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative 
         e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria 
  1.  Nei  confronti  delle  imprese  operanti  nei   settori   della
radiodiffusione e dell'editoria l'applicazione degli articoli 2, 3, 4
e 6 spetta all'autorita' garante prevista dalla legislazione  vigente
per i settori della radiodiffusione e dell'editoria. 
  2.  Nei  confronti   delle   aziende   ed   istituti   di   credito
l'applicazione degli articoli 2, 3, 4  e  6  spetta  alla  competente
autorita' di vigilanza. 
  3. I provvedimenti delle autorita' di vigilanza di cui ai commi 1 e
2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati  sentito
il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  di
cui all'articolo  10,  che  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento   della   documentazione   posta   a    fondamento    del
provvedimento.  Decorso  inutilmente  tale  termine  l'autorita'   di
vigilanza puo' adottare il provvedimento di sua competenza. 
  4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese  assicurative,  i
provvedimenti dell'Autorita' di cui  all'articolo  10  sono  adottati
sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni
private e d'interesse collettivo  (ISVAP),  che  si  pronuncia  entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento
del provvedimento. Decorso inutilmente tale  termine  l'Autorita'  di
cui all'articolo 10 puo' adottare il provvedimento di sua competenza. 
  5. L'autorita' di vigilanza sulle aziende ed  istituti  di  credito
puo' altresi' autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al
divieto dell'articolo  2  per  esigenze  di  stabilita'  del  sistema
monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma  1.
Detta autorizzazione e' adottata  d'intesa  con  l'Autorita'  di  cui
all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione
della concorrenza. 
  6. L'Autorita' di cui all'articolo 10 puo' segnalare alle autorita'
di vigilanza di cui ai commi 1 e  2  la  sussistenza  di  ipotesi  di
violazione degli articoli 2 e 3. 
  7. Fatto salvo quanto  disposto  nei  commi  precedenti,  allorche'
l'intesa,  l'abuso  di  posizione  dominante  o   la   concentrazione
riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla  vigilanza  di
piu' autorita', ciascuna di esse puo'  adottare  i  provvedimenti  di
propria competenza. 
  8. Le autorita' di vigilanza di cui al  presente  articolo  operano
secondo le procedure previste per l'Autorita' di cui all'articolo 10. 
  9.  Le  disposizioni   della   presente   legge   in   materia   di
concentrazione  non  costituiscono  deroga  alle  norme  vigenti  nei
settori   bancario,    assicurativo,    della    radiodiffusione    e
dell'editoria.