Art. 33.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Gli  impianti  che  alla data di entrata in vigore del presente
decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in  re-
gime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.
  2.  I  soggetti  che  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto esercitano una attivita' per  la  quale  e'  prescritta,  per
effetto  delle  disposizioni  recate dal presente decreto, la licenza
fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla  predetta
data.  La  licenza  e' rilasciata entro i successivi quindici giorni,
previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.
  3. Le disposizioni relative alla colorazione  o  denaturazione  dei
prodotti  ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla
emanazione di disposizioni comunitarie in materia.
  4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli  e  per  gli  idrocarburi
paraffinici,  olefinici  e  naftenici,  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  30  novembre 1976, n. 786 (a), fino alla emanazione del
decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo  17,  comma
7,  del presente decreto, devono essere osservate le disposizioni del
decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre  1985  (b),  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del  4 gennaio 1986; i prodotti di
provenienza comunitaria sono assimilati,  a  tal  fine,  ai  prodotti
nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri,
con  riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per
la scorta delle singole partite di prodotti.
  5. Fino alla emanazione dei decreti previsti  nel  secondo  periodo
del  comma  7  dell'articolo  29,  gli  oli  lubrificanti e gli altri
prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza  comunitaria,  devono
essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che
ne  effettua  l'immissione al consumo sulla base della documentazione
commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.
  6.  Fino  alla  emanazione  dei  decreti  ministeriali previsti dal
presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni  recate  dai
decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  7. Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel immesso in
consumo  fino  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito del contingente stabilito dall'articolo 17, comma  3,  le
ditte  che  intendono  produrre  ed immettere in consumo biodiesel in
esenzione da accisa devono presentare, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, istanza al Ministero delle
finanze dichiarando le quantita' di biodiesel gia' immesse in consumo
e quelle da immettere in consumo fino al 31 dicembre 1993,  allegando
la  documentazione  dalla  quale  risulti  che trattasi di produzione
preventivamente  autorizzata   dagli   organi   competenti   ed   una
fidejussione  bancaria  o  assicurativa per un importo pari al 20 per
cento dell'accisa gravante sul prodotto petrolifero  complessivamente
sostituito.
(( 7-bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione       ))
(( dall'accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la   ))
(( benzina come carburante per autotrazione, non e' soggetto al    ))
(( trattamento fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3, del     ))
(( presente decreto limitatamente a programmi sperimentali         ))
(( autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui       ))
(( all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro   ))
(( dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella    Gazzetta    ))
(( Ufficiale    n. 272 del 18 novembre 1992, e successive          ))
(( modificazioni    (c),    per un quantitativo massimo di 100.000 ))
(( ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre   ))
(( 1993; l'onere relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni    ))
(( per il 1993, e' posto a carico dei fondi recati dalla legge 10  ))
(( luglio 1991, n. 201 (d).                                        ))
__________________
   (a)  Il  testo  dell'art.  6  del  D.L.  8  ottobre  1976,  n. 691
(Modificazioni al regime fiscale di alcuni  prodotti  petroliferi  e'
del  gas  metano  per  autotrazione),  convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e' il seguente:
   "Art. 6. - E' vietato  l'impiego  di  benzolo,  toluolo  e  xiloli
nonche'  degli  idrocarburi  paraffinici, oleofinici o naftenici come
carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela fra loro o  con
prodotti petroliferi.
   I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono tenuti
al  pagamento  di una imposta corrispondente a quella prevista per la
benzina o per gli oli lubrificanti, applicata  sul  quantitativo  dei
prodotti  indicati  nel  comma precedente impiegati come carburanti o
lubrificanti, e sono puniti con la multa da  lire  centomila  a  lire
seicentomila,  salvo  che  il fatto non costituisca reato punibile ai
sensi dell'art. 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.
   Se la quantita' di prodotti impiegati in  violazione  del  divieto
stabilito  dal  presente  articolo  e'  superiore a venti quintali si
applica la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
   La disposizione di cui al precedente comma e' stabilita in  deroga
all'art. 24 del codice penale.
   Il  Ministero  delle  finanze  puo' autorizzare la preparazione di
carburanti complessi contenenti uno o piu' prodotti di cui  al  primo
comma  del  presente articolo. In tal caso la miscela e' assoggettata
all'imposta di fabbricazione prevista per la benzina.
   Sono abrogati gli articoli 8 e 9  del  decreto-legge  27  febbraio
1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255".
   (b) Il D.M. 9 dicembre 1985 reca: "Disciplina fiscale dei prodotti
di  cui  all'art.  6 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786".
   (c) Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.M.
12 novembre 1992, recante  i  criteri  generali  per  la  prevenzione
dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni
per il miglioramento della qualita' dell'aria:
   "1.  Il  presente  decreto  si  applica  su  tutto  il  territorio
nazionale, secondo le modalita' del presente articolo:
     a) nelle zone comprese  nell'ambito  del  territorio  regionale,
particolarmente  esposte  al  rischio di inquinamento atmosferico, in
cui ricadono i comuni di Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,
Milano,   Napoli,   Palermo,  Roma,  Torino,  Venezia  e  nelle  aree
sperimentali di Lucca, Modena, Reggio Emilia e  Pescara,  individuate
dalle  regioni, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, ai sensi dell'art. 9 del  decreto  ministeriale  20
maggio  1991  "Criteri  per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria" e dell'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
10 gennaio 1992. La regione puo' individuare l'ambito di applicazione
del   presente   decreto   con   riguardo  a  zone  costituite  anche
esclusivamente dal territorio di un comune  o  di  una  provincia.  I
comuni e le aree sperimentali specificati nella presente lettera sono
tenuti   ad  applicare  le  disposizioni  del  presente  decreto  nei
rispettivi territori comunali  dalla  data  della  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ".
   (d)  La  legge  10  luglio 1991, n. 201, reca: "Differimento delle
disposizioni di cui alla legge  8  novembre  1986,  n.  752  -  Legge
pluriennale   per   l'attuazione   di   interventi   programmati   in
agricoltura".