Art. 26. 
  1. Le cauzioni dovute per partecipare alle gare sono prestate nella
forma di  deposito  provvisorio  presso  la  sezione  provinciale  di
tesoreria provinciale dello Stato da parte dei concorrenti alla  gara
per l'aggiudicazione del servizio. 
  2. La prova dell'avvenuto deposito  va  allegata  alla  domanda  di
partecipazione alla gara. 
  3. La misura del deposito sara' stabilita nel  bando  e  non  sara'
comunque inferiore ad una annualita' di canone. 
  4. La cauzione cosi' prestata dall'aggiudicatario e trasferita alla
Cassa depositi e prestiti anche con le modalita' previste dalla legge
10 giugno 1982, n. 348; le rimanenti saranno restituite entro  cinque
giorni dalla conclusione della gara ai rispettivi titolari. 
  5. I depositi cauzionali devono  restituirsi  su  disposizione  del
capo d'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione
non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono
state rimborsate nel termine massimo di mesi due dalla cessazione del
servizio;  in  ogni  altro  caso  si  opera  in  tutto  o  in   parte
l'incameramento. 
 
          Nota all'art. 26:
             - Si trascrive l'intera legge n. 348/1982, recante norme
          sulla  costituzione  di cauzioni con polizze fideiussorie a
          garanzia di obbligazioni  verso  lo  Stato  ed  altri  enti
          pubblici:
             "Art.  1.  -  In  tutti  i  casi  in  cui e' prevista la
          costituzione di una cauzione a favore dello Stato  o  altro
          ente  pubblico,  questa  puo'  essere costituita in uno dei
          seguenti modi:
               a) da reale e valida cauzione, ai sensi  dell'art.  54
          del  regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
          la contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
               b)  la  fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
          credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12  marzo
          1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
               c)  da  polizza  assicurativa rilasciata da impresa di
          assicurazioni  debitamente  autorizzata  all'esercizio  del
          ramo  cauzioni,  ai  sensi  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'esercizio delle assicurazioni  private  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica l3 febbraio 1959,
          n.   449,   e   successive   modificazioni,    che    abbia
          effettivamente  esercitato negli ultimi cinque anni il ramo
          cauzioni o il  ramo  credito  e  disponga  del  margine  di
          solvibilita'  previsto  dagli  articoli 35 e seguenti della
          legge 10 giugno 1978, n.   295,  e  tale  margine  ammonti,
          nell'ultimo  esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto
          importo e' ridotto a lire quattro miliardi per le  societa'
          che  non  esercitano  rami  diversi  da  quelli  credito  e
          cauzioni. Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  curera'  la redazione annuale dell'elenco
          delle imprese di assicurazione che presentino  i  requisiti
          predetti  e  la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
          Le condizioni ed i  limiti  suindicati  si  applicano  alle
          imprese  di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
          cauzioni in data successiva a quella di entrata  in  vigore
          della  presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio
          del ramo cauzioni in data anteriore  dovranno  adeguare  il
          margine  di  solvibilita'  ai  limiti predetti entro cinque
          anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
          Durante  tale  periodo  sono  inserite  nell'elenco innanzi
          previsto  a  condizione  che  siano  in   regola   con   le
          disposizioni  che  disciplinano  le  riserve tecniche ed il
          margine di solvibilita'".
             "Art. 2. - Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore
          beneficiario  della  prestazione  garantita   da   cauzione
          costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in
          surrogazione  a  chi  ha  prestato la cauzione a seguito di
          inadempienza del debitore principale ed incameramento della
          cauzione".