Art. 26. 1. Le cauzioni dovute per partecipare alle gare sono prestate nella forma di deposito provvisorio presso la sezione provinciale di tesoreria provinciale dello Stato da parte dei concorrenti alla gara per l'aggiudicazione del servizio. 2. La prova dell'avvenuto deposito va allegata alla domanda di partecipazione alla gara. 3. La misura del deposito sara' stabilita nel bando e non sara' comunque inferiore ad una annualita' di canone. 4. La cauzione cosi' prestata dall'aggiudicatario e trasferita alla Cassa depositi e prestiti anche con le modalita' previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348; le rimanenti saranno restituite entro cinque giorni dalla conclusione della gara ai rispettivi titolari. 5. I depositi cauzionali devono restituirsi su disposizione del capo d'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate nel termine massimo di mesi due dalla cessazione del servizio; in ogni altro caso si opera in tutto o in parte l'incameramento.
Nota all'art. 26: - Si trascrive l'intera legge n. 348/1982, recante norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici: "Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica l3 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilita' previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo e' ridotto a lire quattro miliardi per le societa' che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curera' la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilita' ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilita'". "Art. 2. - Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione".