Art. 27. 1. Il Ministro entro il 31 dicembre di ogni anno determina quale quota superiore al 50% dei canoni e delle somme nell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, sia destinata alle soprintendenze per i musei e agli altri istituti di provenienza e indica altresi' la destinazione concreta delle residue quote.