Art. 27. 
  1. Il Ministro entro il 31 dicembre di ogni  anno  determina  quale
quota superiore al 50% dei canoni e delle somme nell'art. 4, comma 5,
del  decreto-legge  14  novembre  1992,  n.  433,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, sia destinata  alle
soprintendenze per i musei e agli altri  istituti  di  provenienza  e
indica altresi' la destinazione concreta delle residue quote.