Art. 28. 
  1. I contratti riguardanti oggetto e contenuti propri  dei  servizi
aggiuntivi intercorrenti  tra  gli  istituti  previsti  dal  presente
regolamento e soggetti pubblici e privati cessano di produrre effetti
dalla data di aggiudicazione dei  servizi  aggiuntivi  ai  sensi  del
titolo II.