Art. 21
                  Trasporto di materie radioattive

  1. Per il trasporto delle materie di cui all'articolo 5 della legge
31  dicembre  1962,  n.  1860, e successive modifiche e integrazioni,
effettuato  in  nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per
conto  proprio,  ancorche'  avvalendosi  i  mezzi altrui dei quali si
abbia  la  piena  responsabilita'  e disponibilita', restano ferme le
disposizioni  ivi  contenute.  Nelle autorizzazioni previste da dette
disposizioni,  rilasciate sentiti l'ANPA e il Ministero dell'interno,
possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA.
2.  Con  decreti  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione,
sentita  l'ANPA,  sono  emanate  le norme regolamentari per i diversi
modi   di   trasporto,   anche   in   attuazione  delle  direttive  e
raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali in
materia di trasporto di merci pericolose.
  3.  I  soggetti  che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono
tenuti  ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con
l'indicazione  delle  materie  trasportate.  Con  il  decreto  di cui
all'articolo   18  sono  stabiliti  i  criteri  applicativi  di  tale
disposizione,  le modalita', i termini di compilazione e di invio del
riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali esoneri.
 
          Nota all'art. 21:
          Per  la legge n. 1860/1962 v. nota all'art. 3. Si trascrive
          il testo dell'art. 5,  quale  modificato  dall'art.  2  del
          D.P.R. 30 dicembre 1965,  n. 1704:
          "Art.  5.-  Il  trasporto delle materie fissili speciali in
          qualsiasi  quantita'  e  delle   materie   radioattive   in
          quantita'  totale  di radioattivita' o di peso che ecceda i
          valori determinati ai sensi dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve
          essere effettuato da vettori terrestri, aerei e  marittimi,
          autorizzati  con  decreto del Ministro per l'industria e il
          commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro  per
          i  trasporti  e l'aviazione civile e con il Ministro per la
          marina mercantile.
          Possono  essere  effettuati  senza  autorizzazione  singoli
          trasporti  occasionali  di materie radioattive in quantita'
          totale di radioattivita' o di peso che non eccede i  valori
          che  saranno  determinati  con  decreto  del  Ministro  per
          l'industria e il commercio emanato con le  forme  dell'art.
          30  del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
          1964, n. 185. In tali  casi,  prima  della  esecuzione  del
          trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al
          medico  provinciale  delle Province nelle quali ha inizio e
          termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che
          preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.
          Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi
          quantita' e di materie radioattive in quantita'  totale  di
          radioattivita'  o  di peso che ecceda il limite fissato nel
          comma precedente,  debbono  essere  effettuati  da  vettori
          terrestri,  aerei  e  marittimi  all'uopo  autorizzati  con
          decreto del Ministro per l'industria  e  il  commercio,  di
          concerto con il Ministro interessato.
          Le  disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono
          il vettore  dalla  osservanza  delle  vigenti  norme  sulla
          disciplina dei trasporti.
          Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, sentito il
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   dei   Ministri
          competenti,  di  concerto con il Ministro per l'industria e
          il commercio, udito il parere del  Comitato  nazionale  per
          l'energia  nucleare,  sono  emanate  le norme regolamentari
          relative al trasporto  delle  materie  fissili  speciali  e
          delle  materie radioattive, in accordo con le norme di base
          fissate dalla Comunita' europea della energia atomica.
          Fino a quando non saranno emanate  le  norme  regolamentari
          relative  al  trasporto  delle  materie  fissili speciali e
          delle materie radioattive di cui al  comma  precedente,  il
          trasporto   delle  dette  materie  deve  essere  effettuato
          nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministro dei
          trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri
          e aerei e  dal  Ministro  della  marina  mercantile  per  i
          trasporti  marittimi,  nel  rispetto  anche  delle norme di
          protezione sanitaria, contenute nel decreto del  Presidente
          della  Repubblica  13  febbraio 1964, n. 185, che risultino
          applicabili".
          L'art. 5 e' stato successivamente  modificato  dall'art.  4
          del  D.M.  del  15  dicembre 1970 (v. nota all'art. 18), in
          applicazione della  legge  n.  1008/1969,  che  prevede  la
          facolta'  da  parte del Ministro dell'industria di disporre
          particolari esoneri  dall'autorizzazione  al  trasporto  di
          materie radioattive.