Art. 26 
                    Sorgenti di tipo riconosciuto 
  1. A particolari sorgenti o tipi  di  sorgenti  di  radiazioni,  in
relazione alle loro caratteristiche ed all'entita' dei  rischi,  puo'
essere conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della
sanita', del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  dell'ambiente,
sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i  criteri  e  le
modalita' per il conferimento della qualifica  di  cui  al  comma  1,
nonche' eventuali esenzioni, in relazione  all'entita'  del  rischio,
dagli obblighi di  denuncia,  di  autorizzazione  o  di  sorveglianza
fisica di cui al presente decreto. 
  3. Il decreto di cui al comma 2 deve tenere conto  della  normativa
comunitaria concernente il principio di mutuo riconoscimento.