Art. 27 
 
 
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di  conto
                        di pagamento di base 
 
  1. All'articolo 12 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 7 e' abrogato; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    «9.  L'Associazione  bancaria  italiana,  le   associazioni   dei
prestatori di  servizi  di  pagamento,  la  societa'  Poste  italiane
S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti  di
pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente  significative
a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano
entro i tre mesi successivi, le regole generali  per  assicurare  una
riduzione delle commissioni a carico  degli  esercenti  in  relazione
alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto
della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,
nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle
regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti  di  costo
effettivamente  sostenute  da   banche   e   circuiti   interbancari,
distinguendo le componenti di servizio legate in  misura  fissa  alla
esecuzione dell'operazione da quelle di natura  variabile  legate  al
valore transatto e  valorizzando  il  numero  e  la  frequenza  delle
transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita'  delle
spese di apertura e di  gestione  dei  conti  di  pagamento  di  base
destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per
gli aventi diritto a trattamenti  pensionistici  fino  a  1.500  euro
mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi  aggiuntivi
richiesti dal titolare »; 
    c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di
cui al comma 9,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la  Banca
d'Italia e l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi  del  comma  9.  In
caso di mancata definizione e applicazione delle  misure  di  cui  al
comma  9,  le  stesse  sono  fissate  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato»; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Fino alla pubblicazione del  decreto  che  recepisce  la
valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9
ovvero che fissa le  misure  ai  sensi  del  comma  10,  continua  ad
applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre  2011,
n. 183»; 
    e) la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) identificazione delle caratteristiche del  conto  in  accordo
con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione
n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello
dei  costi  coerente  con  le  finalita'  di  inclusione  finanziaria
conforme  a  quanto  stabilito  dalla  sezione  IV   della   predetta
raccomandazione». 
  2. La delibera dei CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' adottata  entro  il
termine del 31 maggio 2012  e  la  complessiva  disciplina  entra  in
vigore non oltre il 1° luglio successivo. 
  3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso
sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
delibera CICR di cui al  comma  2,  con  l'introduzione  di  clausole
conformi alle disposizioni di cui all'articolo  117-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del
medesimo decreto legislativo. 
  4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, sono abrogati. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del   citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 12. Riduzione del limite  per  la  tracciabilita'
          dei  pagamenti  a  1.000  euro  e  contrasto  all'uso   del
          contante. 
              1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli  al
          portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13,
          del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  sono
          adeguate all'importo di euro mille:  conseguentemente,  nel
          comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre
          2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012».  Non
          costituisce infrazione  la  violazione  delle  disposizioni
          previste dall' articolo 49, commi 1, 5, 8,  12  e  13,  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa  nel
          periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012  e  riferita
          alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma. 
              1-bis. All'  articolo  58,  comma  7-bis,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al  comma  3
          che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore  a
          3.000 euro la  sanzione  e'  pari  al  saldo  del  libretto
          stesso». 
              2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il
          seguente: 
              «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  al  fine  di
          favorire la modernizzazione e l'efficienza degli  strumenti
          di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
          derivanti dalla gestione del denaro contante: 
              a)  le  operazioni  di  pagamento  delle  spese   delle
          pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
          sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti  telematici.
          E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di  avviare
          il processo di superamento di sistemi  basati  sull'uso  di
          supporti cartacei; 
              b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano  in
          via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti  o
          di pagamento dei creditori ovvero con  altri  strumenti  di
          pagamento  elettronici  prescelti  dal  beneficiario.   Gli
          eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,   comunque,
          superare l'importo di mille euro; 
              c) lo  stipendio,  la  pensione,  i  compensi  comunque
          corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  centrali  e
          locali e dai loro enti, in via  continuativa  a  prestatori
          d'opera  e  ogni  altro  tipo  di  emolumento  a   chiunque
          destinato, di  importo  superiore  a  mille  euro,  debbono
          essere  erogati  con  strumenti  di  pagamento  elettronici
          bancari o postali,  ivi  comprese  le  carte  di  pagamento
          prepagate  e  le  carte  di  cui  all'   articolo   4   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Il
          limite di importo di cui al periodo precedente puo'  essere
          modificato con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze; 
              d) per incrementare i livelli  di  sicurezza  fisica  e
          tutelare   i   soggetti   che   percepiscono    trattamenti
          pensionistici  minimi,  assegni  e  pensioni   sociali,   i
          rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
          modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i   titolari
          rientrino nelle fasce individuate ai  sensi  del  comma  5,
          lettera d). Per tali rapporti, alle banche,  alla  societa'
          Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari  e'
          fatto divieto di addebitare alcun costo; 
              e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
          riscuotere le entrate di propria competenza  con  strumenti
          diversi  dal  contante,  fatte  salve   le   attivita'   di
          riscossione dei tributi regolate da  specifiche  normative,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  promuove  la
          stipula, tramite la societa' Consip  Spa,  di  una  o  piu'
          convenzioni  con  prestatori  di  servizi   di   pagamento,
          affinche' i soggetti in questione possano  dotarsi  di  POS
          (Point of Sale) a condizioni favorevoli.». 
              2-bis. Il termine di cui all' articolo 2, comma  4-ter,
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          introdotto dal comma 2 del presente articolo,  puo'  essere
          prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione. 
              3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca
          d'Italia, l'Associazione  bancaria  italiana,  la  societa'
          Poste italiane Spa e  le  associazioni  dei  prestatori  di
          servizi di pagamento definiscono con apposita  convenzione,
          da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   le
          caratteristiche di un conto  corrente  o  di  un  conto  di
          pagamento  di  base.  In  caso  di  mancata  stipula  della
          convenzione entro la  scadenza  del  predetto  termine,  le
          caratteristiche di un conto  corrente  o  di  un  conto  di
          pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca  d'Italia.
          Con la medesima convenzione e' stabilito l'ammontare  degli
          importi  delle  commissioni  da  applicare   sui   prelievi
          effettuati con carta  autorizzata  tramite  la  rete  degli
          sportelli automatici presso una banca diversa da quella del
          titolare della carta. 
              4. Le banche, la societa'  Poste  italiane  Spa  e  gli
          altri prestatori  di  servizi  di  pagamento  abilitati  ad
          offrire servizi a valere su  un  conto  di  pagamento  sono
          tenuti a offrire  il  conto  di  cui  al  comma  3.  5.  La
          convenzione individua le caratteristiche del  conto  avendo
          riguardo ai seguenti criteri: 
              a) inclusione nell'offerta di  un  numero  adeguato  di
          servizi ed operazioni, compresa la  disponibilita'  di  una
          carta di debito gratuita; 
              b)   struttura   dei   costi   semplice,   trasparente,
          facilmente comparabile; 
              «c) identificazione delle caratteristiche del conto  in
          accordo con le prescrizioni  contenute  nella  sezione  III
          della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del
          18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente  con  le
          finalita'  di  inclusione  finanziaria  conforme  a  quanto
          stabilito dalla sezione IV della predetta Raccomandazione». 
              d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela  alle
          quali il conto corrente e' offerto senza spese. 
              6. Il rapporto di conto corrente individuato  ai  sensi
          del comma 3 e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui
          al comma 5, lettera d). 
              7. (abrogato). 
              8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i
          contratti di conto corrente ai  sensi  del  Titolo  VI  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo
          II del decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  e
          successive modificazioni. 
              9. L'Associazione bancaria  italiana,  le  associazioni
          dei prestatori di servizi di pagamento, la  societa'  Poste
          italiane S.p.a., il  Consorzio  Bancomat,  le  imprese  che
          gestiscono circuiti di pagamento e  le  associazioni  delle
          imprese  maggiormente  significative  a  livello  nazionale
          definiscono, entro il 1o giugno 2012, e applicano  entro  i
          tre mesi successivi, le regole generali per assicurare  una
          riduzione delle commissioni a  carico  degli  esercenti  in
          relazione alle transazioni  effettuate  mediante  carte  di
          pagamento, tenuto  conto  della  necessita'  di  assicurare
          trasparenza e chiarezza dei costi,  nonche'  di  promuovere
          l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle   regole   di
          concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
          che le commissioni devono essere correlate alle  componenti
          di costo effettivamente  sostenute  da  banche  e  circuiti
          interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate
          in misura fissa alla esecuzione dell'operazione  da  quelle
          di  natura  variabile  legate   al   valore   transatto   e
          valorizzando il numero e la  frequenza  delle  transazioni.
          Dovra' in ogni caso essere  garantita  la  gratuita'  delle
          spese di apertura e di gestione dei conti di  pagamento  di
          base destinati all'accredito e al prelievo  della  pensione
          del  titolare  per  gli  aventi   diritto   a   trattamenti
          pensionistici fino a 1.500  euro  mensili,  ferma  restando
          l'onerosita' di eventuali servizi aggiuntivi richiesti  dal
          titolare. 
              10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione  delle
          misure di cui al comma  9,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero dello  sviluppo
          economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato, valuta  l'efficacia  delle
          misure definite ai sensi del comma 9. In  caso  di  mancata
          definizione e applicazione delle misure di cui al comma  9,
          le  stesse  sono  fissate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dello sviluppo  economico,  sentita  la  Banca  d'Italia  e
          l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
              10-bis.  Fino  alla  pubblicazione  del   decreto   che
          recepisce  la  valutazione  dell'efficacia   delle   misure
          definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai
          sensi del comma 10,  continua  ad  applicarsi  il  comma  7
          dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
              11. All'articolo 51, comma 1, del  decreto  legislativo
          21 novembre 2007,  n.  231,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: "e per la  immediata  comunicazione  della
          infrazione anche alla Agenzia delle entrate  che  attiva  i
          conseguenti controlli di natura fiscale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 34,  comma  7,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012): 
              "Art.  34.  Deduzione  forfetaria   in   favore   degli
          esercenti impianti di distribuzione carburanti 
              (Omissis). 
              7. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  le  transazioni  regolate  con  carte  di
          pagamento  presso  gli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite
          sia per l'acquirente che per il venditore. 
              La raccomandazione n.  2011/442/UE  della  Commissione,
          del 18 luglio 2011 e' pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
          n. L 190 del 21/07/2011. 
              Si riporta il testo dell'articolo 117-bis  del  decreto
          legislativo 1o settembre 1993, n. 385 ( Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
              "Art. 117-bis. Remunerazione degli affidamenti e  degli
          sconfinamenti. 
              1.  I  contratti  di  apertura   di   credito   possono
          prevedere, quali unici oneri  a  carico  del  cliente,  una
          commissione   onnicomprensiva,   calcolata    in    maniera
          proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione  del
          cliente e alla  durata  dell'affidamento,  e  un  tasso  di
          interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della
          commissione  non  puo'  superare  lo  0,5  per  cento,  per
          trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 
              2. A fronte di sconfinamenti in assenza di  affidamento
          ovvero oltre il limite  del  fido,  i  contratti  di  conto
          corrente e di apertura di credito possono prevedere,  quali
          unici oneri  a  carico  del  cliente,  una  commissione  di
          istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in
          valore  assoluto,  commisurata  ai  costi  e  un  tasso  di
          interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 
              3. Le  clausole  che  prevedono  oneri  diversi  o  non
          conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e  2  sono
          nulle. La nullita' della clausola non comporta la  nullita'
          del contratto. 
              4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente
          articolo e puo' prevedere che esso  si  applichi  ad  altri
          contratti per i  quali  si  pongano  analoghe  esigenze  di
          tutela del cliente; il CICR  prevede  i  casi  in  cui,  in
          relazione all'entita' e alla  durata  dello  sconfinamento,
          non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di  cui
          al comma 2.". 
              Il testo dell'articolo 2-bis, commi 1 e 3,  del  citato
          decreto-legge n. 185  del  2008,  abrogati  dalla  presente
          legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008,  n.
          280, S.O.