Art. 27-ter 
 
 
                Cancellazioni delle ipoteche perenti 
 
  1. All'articolo 40-bis del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il  termine  di
cui all'articolo 2847 del codice civile»; 
    b) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
cancellazione  d'ufficio  si  applica  in  tutte  le  fattispecie  di
estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  40-bis  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1o  settembre  1993,  n.  385,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 40-bis. Cancellazione delle ipoteche. 
              1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e
          in deroga all'articolo 2847 del  codice  civile,  l'ipoteca
          iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da  contratto
          di mutuo stipulato o accollato a seguito di  frazionamento,
          anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.
          122, ancorche' annotata su  titoli  cambiari,  si  estingue
          automaticamente alla data di  estinzione  dell'obbligazione
          garantita  ovvero   in   caso   di   mancata   rinnovazione
          dell'iscrizione entro il termine di cui  all'articolo  2847
          del codice civile. 
              2.  Il  creditore  rilascia   al   debitore   quietanza
          attestante  la  data  di  estinzione  dell'obbligazione   e
          trasmette al conservatore la relativa  comunicazione  entro
          trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere  per  il
          debitore e secondo le  modalita'  determinate  dall'Agenzia
          del territorio. 
              3.  L'estinzione  non  si  verifica  se  il  creditore,
          ricorrendo  un  giustificato  motivo   ostativo,   comunica
          all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il  termine
          di cui al comma 2 e con le modalita'  previste  dal  codice
          civile per  la  rinnovazione  dell'ipoteca,  che  l'ipoteca
          permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno  successivo
          al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione
          in  margine  all'iscrizione  dell'ipoteca  e  fino  a  tale
          momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti  la
          comunicazione di cui al presente comma. 
              4.  Decorso  il  termine  di  cui   al   comma   2   il
          conservatore, accertata la presenza della comunicazione  di
          cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione  di
          cui  al  comma  3,  procede  d'ufficio  alla  cancellazione
          dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta
          cancellazione   rende   comunque   conoscibile   ai   terzi
          richiedenti  la  comunicazione  di  cui  al  comma  2.   La
          cancellazione d'ufficio si applica in tutte le  fattispecie
          di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile. 
              5. Per gli atti previsti dal presente articolo  non  e'
          necessaria l'autentica notarile. 
              6. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non  fondiari,
          concessi  da  banche  ed  intermediari  finanziari,  ovvero
          concessi da  enti  di  previdenza  obbligatoria  ai  propri
          dipendenti o iscritti.". 
              Si riportano  gli  articoli  2847  e  2878  del  codice
          civile: 
              "Art. 2847. Durata dell'efficacia dell'iscrizione. 
              L'iscrizione conserva il suo  effetto  per  venti  anni
          dalla sua data. L'effetto  cessa  se  l'iscrizione  non  e'
          rinnovata prima che scada detto termine." 
              "Art. 2878. Cause di estinzione. 
              L'ipoteca si estingue: 
              1) con la cancellazione dell'iscrizione; 
              2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il
          termine indicato dall'articolo 2847; 
              3) con l'estinguersi dell'obbligazione; 
              4) col perimento del bene ipotecato,  salvo  quanto  e'
          stabilito dall'articolo 2742; 
              5) con la rinunzia del creditore; 
              6) con lo spirare del termine a cui la ipoteca e' stata
          limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; 
              7) con la pronunzia del provvedimento  che  trasferisce
          all'acquirente  il  diritto   espropriato   e   ordina   la
          cancellazione delle ipoteche.".