Art. 27-quater 
 
 
                  Organi delle fondazioni bancarie 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  17
maggio 1999,  n.  153,  dopo  le  parole:  «prevedendo  modalita'  di
designazione e di nomina» sono inserite le seguenti:  «,  ispirate  a
criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla  valorizzazione  dei
principi di onorabilita' e professionalita',» e dopo la lettera g) e'
inserita la seguente: 
    «g-bis) previsione, tra le ipotesi  di  incompatibilita'  di  cui
alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio  di  cariche  negli
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o  di  funzioni  di
direzione   di   societa'   concorrenti   della   societa'   bancaria
conferitaria o di societa' del suo gruppo». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 153 del 1999, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 4. Organi. 
              1. Gli statuti, nel  definire  l'assetto  organizzativo
          delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi: 
              a) previsione di organi distinti  per  le  funzioni  di
          indirizzo, di amministrazione e di controllo; 
              b)   attribuzione   all'organo   di   indirizzo   della
          competenza in ordine  alla  determinazione  dei  programmi,
          delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed  alla
          verifica dei  risultati,  prevedendo  che  l'organo  stesso
          provveda comunque in materia di: 
              1)  approvazione  e  modifica  dello  statuto   e   dei
          regolamenti interni; 
              2)  nomina  e  revoca  dei  componenti  dell'organo  di
          amministrazione  e  di  controllo  e   determinazione   dei
          relativi compensi; 
              3)  esercizio  dell'azione   di   responsabilita'   nei
          confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
          controllo; 
              4) approvazione del bilancio; 
              5) definizione  delle  linee  generali  della  gestione
          patrimoniale e della politica degli investimenti; 
              6) trasformazioni e fusioni; 
              c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di
          una prevalente e  qualificata  rappresentanza  degli  enti,
          diversi  dallo  Stato,  di  cui  all'articolo   114   della
          Costituzione,  idonea  a  rifletterne  le  competenze   nei
          settori ammessi in base  agli  articoli  117  e  118  della
          Costituzione,  fermo  restando  quanto  stabilito  per   le
          fondazioni di origine associativa dalla successiva  lettera
          d),  nonche'   dell'apporto   di   personalita'   che   per
          professionalita', competenza ed esperienza, in  particolare
          nei settori cui e' rivolta  l'attivita'  della  fondazione,
          possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
          istituzionali, fissando un numero di componenti  idoneo  ad
          assicurare l'efficace  esercizio  dei  relativi  compiti  e
          prevedendo modalita' di designazione e di nomina,  ispirate
          a  criteri  oggettivi  e   trasparenti,   improntati   alla
          valorizzazione   dei    principi    di    onorabilita'    e
          professionalita', dirette a  consentire  un'equilibrata,  e
          comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno  dei
          singoli   soggetti   che   partecipano   alla    formazione
          dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i
          soggetti ai quali e'  attribuito  il  potere  di  designare
          componenti dell'organo di indirizzo e i  componenti  stessi
          degli organi delle fondazioni non devono  essere  portatori
          di interessi riferibili  ai  destinatari  degli  interventi
          delle fondazioni; 
              d)  le  fondazioni  di  origine  associativa   possono,
          nell'esercizio della loro autonomia  statutaria,  prevedere
          il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
          composizione, ferme rimanendo in ogni  caso  le  competenze
          dell'organo  di  indirizzo  da  costituirsi  ai  sensi  del
          presente  articolo.  All'assemblea  dei  soci  puo'  essere
          attribuito dallo statuto il potere di designare  una  quota
          non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo,  nel
          rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
          i soggetti nominati  per  designazione  dell'assemblea  dei
          soci non possono comunque superare la meta' del totale  dei
          componenti l'organo di indirizzo; 
              e)  attribuzione  all'organo  di  amministrazione   dei
          compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
          di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
          programmi, delle  priorita'  e  degli  obiettivi  stabiliti
          dall'organo di indirizzo; 
              f)  previsione,  nell'ambito  degli  organi  collegiali
          delle  fondazioni  la  cui  attivita'  e'  indirizzata   ai
          rispettivi statuti a specifici ambiti  territoriali,  della
          presenza di una rappresentanza non inferiore  al  cinquanta
          per cento di persone  residenti  da  almeno  tre  anni  nei
          territori stessi; 
              g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni
          di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso
          le  fondazioni,  nel  rispetto  degli  indirizzi   generali
          fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e),  di
          requisiti di professionalita' e onorabilita',  intesi  come
          requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti  ad
          un ente senza scopo di lucro, ipotesi di  incompatibilita',
          riferite anche alla  carica  di  direttore  generale  della
          Societa' bancaria conferitaria ovvero ad incarichi  esterni
          o cariche pubbliche, e cause che comportano la  sospensione
          temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da  evitare
          conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello
          svolgimento dei rispettivi compiti e la  trasparenza  delle
          decisioni; 
              g-bis) previsione, tra le ipotesi  di  incompatibilita'
          di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di
          cariche negli  organi  gestionali,  di  sorveglianza  e  di
          controllo  o  di  funzioni   di   direzione   di   societa'
          concorrenti  della  societa'  bancaria  conferitaria  o  di
          societa' del suo gruppo. 
              h) previsione dell'obbligo dei componenti degli  organi
          della fondazione  di  dare  immediata  comunicazione  delle
          cause  di  decadenza  o  sospensione  e  delle   cause   di
          incompatibilita' che li riguardano; 
              i) previsione  che  i  componenti  degli  organi  della
          fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati  e
          possono essere confermati per una sola volta; 
              j) previsione che ciascun organo verifica per i  propri
          componenti   la    sussistenza    dei    requisiti    delle
          incompatibilita'  o  delle  cause  di  sospensione   e   di
          decadenza ed  assume  entro  trenta  giorni  i  conseguenti
          provvedimenti. 
              2.  I   componenti   dell'organo   di   indirizzo   non
          rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati  ne'
          ad essi rispondono. 
              2-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione
          non  possono   ricoprire   funzioni   di   amministrazione,
          direzione  o  controllo   presso   la   societa'   bancaria
          conferitaria o sue controllate o  partecipate.  I  soggetti
          che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non
          possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione  o
          controllo presso la societa' bancaria conferitaria. 
              3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione o controllo  presso  la  fondazione  non  possono
          ricoprire  funzioni   di   amministrazione,   direzione   o
          controllo presso la societa' bancaria  conferitaria  o  sue
          controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni
          di indirizzo presso la  fondazione  non  possono  ricoprire
          funzioni di amministrazione, direzione o  controllo  presso
          la societa' bancaria conferitaria. 
              4. L'organo di controllo e'  composto  da  persone  che
          hanno  i  requisiti  professionali  per   l'esercizio   del
          controllo legale dei conti. 
              5. Alle associazioni  rappresentative  o  di  categoria
          delle  fondazioni  non  possono  essere  attribuiti   sotto
          qualsiasi forma poteri di nomina o  di  designazione  degli
          organi della fondazione.".