Art. 27-quinquies 
 
 
     Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento 
 
  1. Il comma 7 dell'articolo  120-quater  del  testo  unico  di  cui
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi  entro  il
termine di dieci giorni dalla  data  in  cui  il  cliente  chiede  al
mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario  l'esatto
importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui  la  surrogazione
non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause  dovute
al  finanziatore  originario,  quest'ultimo  e'  comunque  tenuto   a
risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento  del  valore  del
finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di  ritardo.  Resta
ferma la possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul
mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo  sia  dovuto  a  cause
allo stesso imputabili». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  comma  7  dell'articolo  120-quater  del
          testo unico di cui citato decreto legislativo 1o  settembre
          1993, n. 385, come sostituito dalla presente legge: 
              "Art.  120-quater.  Surrogazione   nei   contratti   di
          finanziamento. Portabilita' 
              1. In caso di contratti di  finanziamento  conclusi  da
          intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del
          debitore della facolta' di surrogazione di cui all'articolo
          1202  del  codice  civile  non  e'   precluso   dalla   non
          esigibilita' del credito o dalla pattuizione di un  termine
          a favore del creditore. 
              2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il
          mutuante surrogato subentra  nelle  garanzie,  personali  e
          reali,  accessorie  al  credito  cui  la  surrogazione   si
          riferisce. 
              3. La surrogazione  di  cui  al  comma  1  comporta  il
          trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate  tra
          il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di
          penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento  di
          surrogazione puo' essere richiesto  al  conservatore  senza
          formalita',  allegando   copia   autentica   dell'atto   di
          surrogazione  stipulato  per  atto  pubblico  o   scrittura
          privata. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  del
          territorio di concerto con il  Ministero  della  giustizia,
          sono stabilite specifiche modalita' di  presentazione,  per
          via telematica, dell'atto di surrogazione. 
              4. Non  possono  essere  imposte  al  cliente  spese  o
          commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per
          l'istruttoria e per  gli  accertamenti  catastali,  che  si
          svolgono   secondo   procedure   di   collaborazione    tra
          intermediari improntate a criteri di massima riduzione  dei
          tempi, degli adempimenti e  dei  costi  connessi.  In  ogni
          caso, gli intermediari non applicano alla  clientela  costi
          di  alcun  genere,  neanche   in   forma   indiretta,   per
          l'esecuzione delle formalita' connesse alle  operazioni  di
          surrogazione. 
              5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi  della
          facolta' di surrogazione di cui al comma 1, resta salva  la
          possibilita' del finanziatore originario e del debitore  di
          pattuire la variazione senza  spese  delle  condizioni  del
          contratto in essere, mediante scrittura privata  anche  non
          autenticata. 
              6.  E'  nullo  ogni  patto,   anche   posteriore   alla
          stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o  si
          renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
          surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del  patto  non
          comporta la nullita' del contratto. 
              7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi
          entro il termine di dieci  giorni  dalla  data  in  cui  il
          cliente chiede  al  mutuante  surrogato  di  acquisire  dal
          finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito
          residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si  perfezioni
          entro il termine di  dieci  giorni,  per  cause  dovute  al
          finanziatore originario, quest'ultimo e' comunque tenuto  a
          risarcire il cliente in misura pari  all'1  per  cento  del
          valore del finanziamento per ciascun  mese  o  frazione  di
          mese  di  ritardo.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  il
          finanziatore   originario   di   rivalersi   sul   mutuante
          surrogato, nel caso in cui il ritardo sia  dovuto  a  cause
          allo stesso imputabili. 
              8. La surrogazione  per  volonta'  del  debitore  e  la
          rinegoziazione di cui al presente articolo  non  comportano
          il venir meno dei benefici fiscali. 
              9. Le disposizioni di cui al presente articolo: 
              a)  si  applicano,  nei  casi  e  alle  condizioni  ivi
          previsti,  anche  ai  finanziamenti  concessi  da  enti  di
          previdenza obbligatoria ai loro iscritti; 
              a-bis) si applicano ai soli contratti di  finanziamento
          conclusi da intermediari bancari e finanziari  con  persone
          fisiche o micro-imprese, come definite  dall'  articolo  1,
          comma 1, lettera t), del  decreto  legislativo  27  gennaio
          2010, n. 11; 
              b)  non  si  applicano  ai   contratti   di   locazione
          finanziaria. 
              10. Sono fatti salvi i commi 4-bis,  4-ter  e  4-quater
          dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40 (321).".