Art. 28 
 
 
Assicurazioni connesse  all'erogazione  di  mutui  immobiliari  e  di
                         credito al consumo 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  183  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e  dalle  relative  disposizioni  e  delibera
dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse  degli  intermediari
assicurativi, le banche, gli istituti di credito e  gli  intermediari
finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare  o  del
credito al consumo alla stipula  di  un  contratto  di  assicurazione
sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due  preventivi
di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle  banche,
agli istituti di credito e agli intermediari  finanziari  stessi.  Il
cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza  sulla
vita piu' conveniente che la banca e' obbligata  ad  accettare  senza
variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo  immobiliare
o del credito al consumo. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, l'ISVAP  definisce  i  contenuti
minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1. 
  3.  All'articolo  21,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo   6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione  di  una
polizza  assicurativa  erogata  dalla  medesima  banca,  istituto   o
intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'apertura di  un
conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 183 del codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 183. Regole di comportamento. 
              1. Nell'offerta  e  nell'esecuzione  dei  contratti  le
          imprese e gli intermediari devono: 
              a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza
          nei confronti dei contraenti e degli assicurati; 
              b) acquisire dai contraenti le informazioni  necessarie
          a valutare le  esigenze  assicurative  o  previdenziali  ed
          operare in modo che siano sempre adeguatamente informati; 
              c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare
          conflitti  di  interesse  ove  cio'   sia   ragionevolmente
          possibile e, in situazioni di conflitto, agire in  modo  da
          consentire agli assicurati la  necessaria  trasparenza  sui
          possibili  effetti  sfavorevoli  e   comunque   gestire   i
          conflitti di interesse in modo  da  escludere  che  rechino
          loro pregiudizio; 
              d) realizzare una  gestione  finanziaria  indipendente,
          sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare  i
          diritti dei contraenti e degli assicurati. 
              2.  L'ISVAP   adotta,   con   regolamento,   specifiche
          disposizioni relative alla determinazione delle  regole  di
          comportamento da osservare nei rapporti con  i  contraenti,
          in modo che l'attivita' si svolga  con  correttezza  e  con
          adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. 
              3.  L'ISVAP  tiene  conto,   nel   regolamento,   delle
          differenti esigenze di protezione dei  contraenti  e  degli
          assicurati,  nonche'  della  natura  dei  rischi  e   delle
          obbligazioni assunte dall'impresa, individua  le  categorie
          di soggetti che non necessitano in tutto o in  parte  della
          protezione  riservata  alla  clientela  non  qualificata  e
          determina modalita', limiti e  condizioni  di  applicazione
          delle medesime disposizioni nell'offerta e  nell'esecuzione
          dei contratti di assicurazione dei rami danni,  tenendo  in
          considerazione le particolari caratteristiche  delle  varie
          tipologie di rischio.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 3-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 206 del 2005, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 21. Azioni ingannevoli. 
              (Omissis). 
              3-bis. E' considerata scorretta la pratica  commerciale
          di  una  banca,  di  un  istituto  di  credito  o   di   un
          intermediario finanziario che, ai fini della stipula di  un
          contratto di mutuo, obbliga il cliente alla  sottoscrizione
          di una polizza assicurativa erogata dalla  medesima  banca,
          istituto o intermediario ovvero all'apertura  di  un  conto
          corrente   presso   la   medesima   banca,    istituto    o
          intermediario.".