Art. 29 
 
 
           Efficienza produttiva del risarcimento diretto 
 
  1. Nell'ambito del sistema  di  risarcimento  diretto  disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209,  i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali
vengono  definite  le  compensazioni  tra  compagnie  sono  calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l'individuazione delle frodi. 
  1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce
annualmente il limite alle compensazioni dovute. 
  2. (soppresso). 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'art. 150  del  citato  decreto
          legislativo n. 209 del 2005: 
              "Art.  150.  Disciplina  del  sistema  di  risarcimento
          diretto. 
              1. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,   da
          emanarsi entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente codice sono stabiliti: 
              a)  i  criteri   di   determinazione   del   grado   di
          responsabilita' delle parti anche per  la  definizione  dei
          rapporti interni tra le imprese di assicurazione; 
              b) il contenuto e le modalita' di  presentazione  della
          denuncia di sinistro e gli  adempimenti  necessari  per  il
          risarcimento del danno; 
              c)  le  modalita',  le  condizioni  e  gli  adempimenti
          dell'impresa  di  assicurazione  per  il  risarcimento  del
          danno; 
              d) i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei danni
          accessori; 
              e) i principi per la cooperazione  tra  le  imprese  di
          assicurazione,  ivi  compresi  i  benefici  derivanti  agli
          assicurati dal sistema di risarcimento diretto. 
              2. Le disposizioni  relative  alla  procedura  prevista
          dall'articolo  149  non  si  applicano  alle   imprese   di
          assicurazione con sede legale in  altri  Stati  membri  che
          operano nel territorio  della  Repubblica  ai  sensi  degli
          articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito  al
          sistema di risarcimento diretto. 
              3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e
          sui principi  adottati  dalle  imprese  per  assicurare  la
          tutela  dei  danneggiati,  il  corretto  svolgimento  delle
          operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.".