Art. 30 
 
 
                       Repressione delle frodi 
 
  1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad  esercitare  il
ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e'  tenuta  a
trasmettere  all'ISVAP,   pena   l'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa  definita  dall'ISVAP,  con   cadenza   annuale,   una
relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso
con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La  relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per  i
quali si e' ritenuto di  svolgere  approfondimenti  in  relazione  al
rischio di frodi,  il  numero  delle  querele  o  denunce  presentate
all'autorita'  giudiziaria,  l'esito  dei  conseguenti   procedimenti
penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne  adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla  base  dei  predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza  di  cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui
al  citato  decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  e   successive
modificazioni,    al     fine     di     assicurare     l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale  e  dei  sistemi  di  liquidazione  dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore. 
  1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1  comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP di una sanzione  da  un  minimo  di
10.000 ad un massimo di 50.000 euro. 
  2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad  esercitare  il  ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui  all'articolo  2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea  forma  di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per  i  sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  3,  numero
          10, del codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  Pubblicato
          nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              2. Classificazione per ramo. 
              (Omissis). 
              3. Nei rami danni la classificazione dei rischi  e'  la
          seguente: 
              (Omissis). 
              10. Responsabilita' civile autoveicoli terrestri:  ogni
          responsabilita'   risultante   dall'uso   di    autoveicoli
          terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);".