Art. 31 
 
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
  di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per  i
  danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada. 
 
  1. Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione  dei  contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione  dei  veicoli  a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
legge, avvalendosi anche  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello
Stato   (IPZS),   definisce   le   modalita'   per   la   progressiva
dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione
con sistemi elettronici  o  telematici,  anche  in  collegamento  con
banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli,
dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui  al
primo periodo definisce le caratteristiche  e  i  requisiti  di  tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del  relativo  processo  di
dematerializzazione. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi
dei dati forniti  gratuitamente  dalle  compagnie  di  assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall'assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i
terzi prevista  dall'articolo  122  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  con
esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione  regolarmente
contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
comunica  ai  rispettivi  proprietari   l'inserimento   dei   veicoli
nell'elenco  di  cui  al  primo  periodo,   informandoli   circa   le
conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i  veicoli  stessi
siano posti in circolazione su strade di uso pubblico  o  su  aree  a
queste equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di  tempo
per regolarizzare la  propria  posizione.  Trascorso  il  termine  di
quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno
regolarizzato la propria posizione viene messo a  disposizione  delle
forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione  del  luogo
di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al
comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  2-bis. Le  compagnie  di  assicurazione  rilasciano  in  ogni  caso
attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento  del
relativo premio entro i termini stabiliti,  e  la  relativa  semplice
esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi  altri  ne
ha interesse, prevale in ogni caso  rispetto  a  quanto  accertato  o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3. 
  3.   La   violazione   dell'obbligo    di    assicurazione    della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi  tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a  distanza  delle
violazioni delle norme di  circolazione,  approvati  o  omologati  ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature  per  il
controllo a distanza dell'accesso nelle  zone  a  traffico  limitato,
nonche' attraverso altri sistemi per la  registrazione  del  transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione  deve  essere  documentata  con  sistemi  fotografici,  di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle  esigenze  correlate
alla tutela della riservatezza personale,  consentano  di  accertare,
anche in momenti successivi, lo  svolgimento  dei  fatti  costituenti
illecito amministrativo,  nonche'  i  dati  di  immatricolazione  del
veicolo ovvero il  responsabile  della  circolazione.  Qualora  siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi e' l'obbligo  di  contestazione  immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono  definite  le  caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di  attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche  protocolli  d'intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
              Il codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  18
          maggio 1992, n. 114, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 122 del codice  delle
          assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo
          n. 209 del 2005: 
              "Art. 122. Veicoli a motore. 
              1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i
          filoveicoli e i  rimorchi,  non  possono  essere  posti  in
          circolazione su strade di uso pubblico o su aree  a  queste
          equiparate se non siano coperti dall'assicurazione  per  la
          responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo
          2054 del codice civile e dall'articolo  91,  comma  2,  del
          codice della strada. Il regolamento, adottato dal  Ministro
          delle  attivita'  produttive,   su   proposta   dell'ISVAP,
          individua la tipologia di veicoli esclusi  dall'obbligo  di
          assicurazione  e  le  aree  equiparate  a  quelle  di   uso
          pubblico. 
              2. L'assicurazione comprende la responsabilita'  per  i
          danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
          titolo in base al quale e' effettuato il trasporto. 
              3.  L'assicurazione  non  ha  effetto   nel   caso   di
          circolazione avvenuta contro la volonta' del  proprietario,
          dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di  riservato
          dominio o del locatario in caso di  locazione  finanziaria,
          fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma  1,  lettera
          d),  a  partire  dal  giorno   successivo   alla   denuncia
          presentata all'autorita' di pubblica sicurezza.  In  deroga
          all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile l'assicurato ha diritto al  rimborso  del  rateo  di
          premio, relativo al residuo periodo  di  assicurazione,  al
          netto  dell'imposta  pagata  e  del   contributo   previsto
          dall'articolo 334. 
              4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i
          danni causati nel  territorio  degli  altri  Stati  membri,
          secondo le condizioni ed entro  i  limiti  stabiliti  dalle
          legislazioni  nazionali  di   ciascuno   di   tali   Stati,
          concernenti     l'assicurazione     obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie  eventualmente
          previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato  in
          cui stazionano abitualmente.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  45,  comma  6,  del
          codice della strada, di cui al citato  decreto  legislativo
          n. 285 del 1992: 
              "Art. 45. Uniformita' della segnaletica, dei  mezzi  di
          regolazione e controllo ed omologazioni. 
              (Omissis). 
              6.  Nel  regolamento  sono  precisati  i   segnali,   i
          dispositivi, le apparecchiature e gli altri  mezzi  tecnici
          di controllo e regolazione  del  traffico,  nonche'  quelli
          atti all'accertamento e  al  rilevamento  automatico  delle
          violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali  che,
          per la  loro  fabbricazione  e  diffusione,  sono  soggetti
          all'approvazione od omologazione  da  parte  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti,  previo  accertamento
          delle    caratteristiche     geometriche,     fotometriche,
          funzionali, di idoneita'  e  di  quanto  altro  necessario.
          Nello  stesso  regolamento  sono  precisate   altresi'   le
          modalita' di omologazione e di approvazione.".