Art. 32 
 
 
Ispezione  del  veicolo,  scatola   nera,   attestato   di   rischio,
                       liquidazione dei danni 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione  obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima  della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto  alle
tariffe stabilite ai  sensi  del  primo  periodo.  Nel  caso  in  cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione  di  meccanismi  elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo,  denominati  scatola  nera  o
equivalenti, o ulteriori dispositivi,  individuati  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  i  costi   di   installazione,
disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilita'  sono  a
carico  delle  compagnie  che   praticano   inoltre   una   riduzione
significativa rispetto alle tariffe  stabilite  ai  sensi  del  primo
periodo, all'atto della stipulazione del  contratto  o  in  occasione
delle scadenze successive a condizione  che  risultino  rispettati  i
parametri stabiliti dal contratto». 
  1-bis. Con regolamento  emanato  dall'ISVAP,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione  dei
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di raccolta, gestione e utilizzo, in  particolare  ai  fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita'  in  occasione
dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui  al
comma 1, nonche' le modalita' per assicurare l'interoperabilita'  dei
meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da
parte dell'assicurato di un contratto di  assicurazione  con  impresa
diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo. 
  1-ter. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per  la
protezione dei dati personali, e' definito uno  standard  tecnologico
comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo
dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al  comma  1,  al
quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro  due  anni
dalla sua emanazione. 
  2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma
1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni
contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono
comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi  dei  commi  1  e
1-bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1,
e' effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle  banche
dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo  o  di  cui
all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole:  «puo'  prevedere»  sono
sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma 4 e' sostituito dal
seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto  della
stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo  al  quale  si
riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente   dall'impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di  cui  al
comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135». 
  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con
soli  danni  a  cose,  la  richiesta  di  risarcimento  deve   recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono
disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per  l'ispezione
diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione  formula
al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero
comunica specificatamente i motivi per i quali non  ritiene  di  fare
offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando  il
modulo di denuncia sia stato sottoscritto  dai  conducenti  coinvolti
nel sinistro. Il danneggiato puo' procedere  alla  riparazione  delle
cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo
precedente, entro il  quale  devono  essere  comunque  completate  le
operazioni di accertamento  del  danno  da  parte  dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione  per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero  siano
state  riparate  prima  dell'ispezione  stessa,  l'impresa,  ai  fini
dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'   le   proprie   valutazioni
sull'entita' del danno  solo  previa  presentazione  di  fattura  che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di  non
procedere alla riparazione»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni
fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede  alla  consultazione
della banca dati sinistri di  cui  all'articolo  135  e  qualora  dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significativita',  come  definiti  dall'articolo  4  del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  209  del  7  settembre  2010,  l'impresa  puo'
decidere, entro i termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo,  di  non  fare  offerta  di  risarcimento,  motivando  tale
decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti  in
relazione  al  sinistro.  La  relativa  comunicazione  e'   trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e' anche  trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.  Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive  in
merito   alla   richiesta   di    risarcimento.    All'esito    degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,  l'impresa  puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il  termine  di
cui al terzo periodo, presenti  querela,  nelle  ipotesi  in  cui  e'
prevista,    informandone    contestualmente    l'assicurato    nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue
determinazioni conclusive. 
  Restano  salvi  i  diritti   del   danneggiato   in   merito   alla
proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il
caso di presentazione di querela o denuncia»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in
pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto
stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti
strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei
termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte
dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi». 
  3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni  private  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica, dopo  le  parole:  «Banca  dati  sinistri»  sono
aggiunte le seguenti: «e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe
danneggiati»; 
    b) al comma 1, le parole: «e' istituita»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi relativi»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  due  banche  dati  denominate  "anagrafe
testimoni" e "anagrafe danneggiati"»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  Le  procedure  di  organizzazione  e  di  funzionamento,  le
modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma
1,  da  parte   delle   pubbliche   amministrazioni,   dell'autorita'
giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e
di soggetti terzi, nonche' gli obblighi di consultazione delle banche
dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di  liquidazione
dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, sentiti  il
Ministero dello sviluppo economico e il  Ministero  dell'interno,  e,
per i profili  di  tutela  della  riservatezza,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali». 
    3-ter.  Al  comma  2   dell'articolo   139   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  ogni
caso, le lesioni di lieve entita',  che  non  siano  suscettibili  di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo  a
risarcimento per danno biologico permanente». 
    3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve  entita'  di
cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo  a
seguito di riscontro medico  legale  da  cui  risulti  visivamente  o
strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. 
    3-quinquies. Per le  classi  di  massimo  sconto,  a  parita'  di
condizioni soggettive  ed  oggettive,  ciascuna  delle  compagnie  di
assicurazione deve praticare identiche offerte. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  132  del
          codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 132. Obbligo a contrarre. 
              1.  Le  imprese  di  assicurazione   sono   tenute   ad
          accettare, secondo le condizioni di polizza  e  le  tariffe
          che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente  per  ogni
          rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
          dei natanti, le proposte per  l'assicurazione  obbligatoria
          che  sono  loro  presentate,  fatta  salva  la   necessaria
          verifica   della   correttezza    dei    dati    risultanti
          dall'attestato  di  rischio,  nonche'  dell'identita'   del
          contraente e  dell'intestatario  del  veicolo,  se  persona
          diversa. Le imprese  possono  richiedere  ai  soggetti  che
          presentano proposte  per  l'assicurazione  obbligatoria  di
          sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima
          della  stipula  del  contratto.  Qualora  si   proceda   ad
          ispezione ai  sensi  del  periodo  precedente,  le  imprese
          praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite  ai
          sensi del primo  periodo.  Nel  caso  in  cui  l'assicurato
          acconsenta all'istallazione di meccanismi  elettronici  che
          registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera
          o equivalenti, o  ulteriori  dispositivi,  individuati  con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministero  dello  sviluppo  economico  i
          costi  di  installazione,  disinstallazione,  sostituzione,
          funzionamento e portabilita' sono a carico delle  compagnie
          che praticano inoltre una riduzione significativa  rispetto
          alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto
          della stipulazione  del  contratto  o  in  occasione  delle
          scadenze successive a condizione che risultino rispettati i
          parametri stabiliti dal contratto. 
              2. Le imprese di assicurazione possono  richiedere  che
          l'autorizzazione sia limitata,  ai  fini  dell'assolvimento
          agli obblighi derivanti dal comma 1,  ai  rischi  derivanti
          dalla circolazione di flotte  di  veicoli  a  motore  o  di
          natanti. 
              3. Al fine di  facilitare  le  verifiche  propedeutiche
          all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma  1,
          le imprese di assicurazione hanno diritto  di  accedere  in
          via telematica  al  pubblico  registro  automobilistico  ed
          all'archivio nazionale  dei  veicoli  previsto  dal  codice
          della  strada  secondo  condizioni  economiche  e  tecniche
          strettamente correlate ai costi  del  servizio  erogato  in
          ragione dell'esigenza di consultazioni  anche  sistematiche
          nell'ambito delle  attivita'  di  prevenzione  e  contrasto
          delle frodi nell'assicurazione  obbligatoria.  Con  decreto
          del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          adottate le disposizioni di attuazione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 134 del codice  delle
          assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo
          n. 209 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              " Art. 134. Attestazione sullo stato del rischio. 
              1. L'ISVAP, con regolamento, determina  le  indicazioni
          relative all'attestazione sullo stato del rischio  che,  in
          occasione di ciascuna scadenza  annuale  dei  contratti  di
          assicurazione obbligatoria relativi ai  veicoli  a  motore,
          l'impresa deve  consegnare  al  contraente  o,  se  persona
          diversa,   al   proprietario   ovvero    all'usufruttuario,
          all'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio   o   al
          locatario in caso di locazione finanziaria. Le  indicazioni
          contenute nell'attestazione sullo stato del rischio  devono
          comprendere la specificazione  della  tipologia  del  danno
          liquidato. 
              1-bis. I soggetti di cui al comma 1  hanno  diritto  di
          esigere in qualunque momento, entro quindici  giorni  dalla
          richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio  relativo
          agli ultimi cinque  anni  del  contratto  di  assicurazione
          obbligatoria  relativo  ai  veicoli  a  motore  secondo  le
          modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al
          comma 1. 
              1-ter. La consegna dell'attestazione  sullo  stato  del
          rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche' ai sensi del
          regolamento dell'ISVAP di cui al  comma  1,  e'  effettuata
          anche  per  via  telematica,  attraverso  l'utilizzo  delle
          banche dati elettroniche di cui al  comma  2  del  presente
          articolo o di cui all'articolo 135. 
              2. Il regolamento prevede  l'obbligo,  a  carico  delle
          imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni
          riportate sull'attestato  di  rischio  in  una  banca  dati
          elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora  gia'
          esistente, da enti privati, al fine di consentire  adeguati
          controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di
          cui all'articolo 122, comma 1.  In  ogni  caso  l'ISVAP  ha
          accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni
          sull'attestazione. 
              3. La  classe  di  merito  indicata  sull'attestato  di
          rischio  si  riferisce  al  proprietario  del  veicolo.  Il
          regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
          a  dodici  mesi,  ed  individua  i  termini  relativi  alla
          decorrenza ed alla durata del periodo di  osservazione.  In
          caso di cessazione del rischio  assicurato  o  in  caso  di
          sospensione  o  di  mancato  rinnovo   del   contratto   di
          assicurazione per mancato utilizzo  del  veicolo,  l'ultimo
          attestato di rischio conseguito conserva validita'  per  un
          periodo di cinque anni. 
              4. L'attestazione sullo  stato  del  rischio,  all'atto
          della stipulazione di un contratto per il medesimo  veicolo
          al   quale   si   riferisce   l'attestato,   e'   acquisita
          direttamente dall'impresa assicuratrice in  via  telematica
          attraverso le banche dati di cui al comma  2  del  presente
          articolo e di cui all'articolo 135. 
              4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i  casi  di
          stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
          veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla  persona
          fisica gia'  titolare  di  polizza  assicurativa  o  da  un
          componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
          non puo' assegnare al contratto una classe di  merito  piu'
          sfavorevole  rispetto  a  quella   risultante   dall'ultimo
          attestato  di   rischio   conseguito   sul   veicolo   gia'
          assicurato. 
              4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un  sinistro,
          le imprese di assicurazione non  possono  applicare  alcuna
          variazione di classe di  merito  prima  di  aver  accertato
          l'effettiva  responsabilita'   del   contraente,   che   e'
          individuata  nel  responsabile  principale  del   sinistro,
          secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno  e
          fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
          non sia possibile accertare la responsabilita'  principale,
          ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio,  in  caso  di
          liquidazione parziale, la responsabilita'  si  computa  pro
          quota in relazione al numero dei conducenti  coinvolti,  ai
          fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
          sinistri. 
              4-quater. E' fatto comunque  obbligo  alle  imprese  di
          assicurazione di comunicare tempestivamente  al  contraente
          le  variazioni  peggiorative  apportate  alla   classe   di
          merito.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 148 del codice  delle
          assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo
          n. 209 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 148. Procedura di risarcimento. 
              1. Per i sinistri con soli danni a cose,  la  richiesta
          di  risarcimento  deve  recare  l'indicazione  del   codice
          fiscale degli aventi diritto al risarcimento e  del  luogo,
          dei giorni e delle ore in  cui  le  cose  danneggiate  sono
          disponibili, per non meno di due giorni  non  festivi,  per
          l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro
          sessanta giorni dalla  ricezione  di  tale  documentazione,
          l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e
          motivata  offerta  per  il  risarcimento,  ovvero  comunica
          specificatamente i motivi per i quali non ritiene  di  fare
          offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a  trenta
          quando il modulo di denuncia  sia  stato  sottoscritto  dai
          conducenti coinvolti  nel  sinistro.  Il  danneggiato  puo'
          procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
          lo spirare del  termine  indicato  al  periodo  precedente,
          entro  il  quale  devono  essere  comunque  completate   le
          operazioni   di   accertamento   del   danno    da    parte
          dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il  completamento   delle
          medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
          prima della scadenza del predetto termine. Qualora le  cose
          danneggiate  non  siano  state  messe  a  disposizione  per
          l'ispezione nei termini  previsti  dal  presente  articolo,
          ovvero siano state riparate  prima  dell'ispezione  stessa,
          l'impresa, ai fini dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'
          le proprie valutazioni sull'entita' del danno  solo  previa
          presentazione  di  fattura  che  attesti   gli   interventi
          riparativi effettuati.  Resta  comunque  fermo  il  diritto
          dell'assicurato al risarcimento anche  qualora  ritenga  di
          non procedere alla riparazione; 
              2. L'obbligo  di  proporre  al  danneggiato  congrua  e
          motivata offerta per il risarcimento del danno,  ovvero  di
          comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
          sussiste anche per i sinistri che abbiano  causato  lesioni
          personali o il decesso. La richiesta di  risarcimento  deve
          essere presentata dal danneggiato o  dagli  aventi  diritto
          con le modalita' indicate al comma  1.  La  richiesta  deve
          contenere l'indicazione del  codice  fiscale  degli  aventi
          diritto al risarcimento e la descrizione delle  circostanze
          nelle  quali  si  e'  verificato  il  sinistro  ed   essere
          accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione
          del  danno  da  parte  dell'impresa,  dai   dati   relativi
          all'eta', all'attivita' del danneggiato,  al  suo  reddito,
          all'entita' delle lesioni subite,  da  attestazione  medica
          comprovante  l'avvenuta  guarigione  con  o  senza  postumi
          permanenti,   nonche'   dalla   dichiarazione   ai    sensi
          dell'articolo 142, comma 2, o, in caso  di  decesso,  dallo
          stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione
          e' tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo
          entro   novanta   giorni   dalla    ricezione    di    tale
          documentazione. 
              2-bis. A fini di prevenzione e contrasto  dei  fenomeni
          fraudolenti,  l'impresa  di  assicurazione  provvede   alla
          consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo
          135 e qualora  dal  risultato  della  consultazione,  avuto
          riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai
          veicoli  danneggiati,  emergano  almeno  due  parametri  di
          significativita',  come  definiti   dall'articolo   4   del
          provvedimento  dell'ISVAP  n.  2827  del  25  agosto  2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7  settembre
          2010, l'impresa puo' decidere, entro i termini  di  cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare  offerta  di
          risarcimento, motivando tale decisione con la necessita' di
          condurre  ulteriori   approfondimenti   in   relazione   al
          sinistro.   La   relativa   comunicazione   e'    trasmessa
          dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e'  anche
          trasmessa la documentazione relativa alle analisi  condotte
          sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della
          predetta   decisione,   l'impresa   deve   comunicare    al
          danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla
          richiesta di risarcimento. All'esito degli  approfondimenti
          condotti ai sensi del primo  periodo,  l'impresa  puo'  non
          formulare  offerta  di  risarcimento,  qualora,  entro   il
          termine di cui al terzo periodo,  presenti  querela,  nelle
          ipotesi in cui e'  prevista,  informandone  contestualmente
          l'assicurato    nella    comunicazione    concernente    le
          determinazioni  conclusive  in  merito  alla  richiesta  di
          risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal  caso
          i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e  il  termine
          per la presentazione della  querela,  di  cui  all'articolo
          124, primo comma, del codice penale, decorre dallo  spirare
          del termine di  trenta  giorni  entro  il  quale  l'impresa
          comunica al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive.
          Restano salvi i diritti  del  danneggiato  in  merito  alla
          proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini
          previsti  dall'articolo  145,  nonche'   il   diritto   del
          danneggiato di ottenere l'accesso  agli  atti  nei  termini
          previsti dall'articolo 146, salvo il caso di  presentazione
          di querela o denuncia; 
              3. Il danneggiato, in pendenza dei termini  di  cui  ai
          commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non
          puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
          valutazione del danno alle cose,  nei  termini  di  cui  al
          comma 1, o del danno alla persona, da  parte  dell'impresa.
          Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria o
          per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa  non
          ritiene di fare offerta sono sospesi. 
              4.  L'impresa  di  assicurazione  puo'  richiedere   ai
          competenti organi  di  polizia  le  informazioni  acquisite
          relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
          e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione
          o altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al  rispetto
          dei termini stabiliti dai commi 1 e  2  anche  in  caso  di
          sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
          personali o il decesso. 
              5.  In  caso  di  richiesta  incompleta  l'impresa   di
          assicurazione richiede al danneggiato entro  trenta  giorni
          dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
          tal caso i  termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  decorrono
          nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
          integrativi. 
              6. Se il danneggiato dichiara  di  accettare  la  somma
          offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro  quindici
          giorni dalla ricezione della comunicazione. 
              7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde  la  somma
          offerta  al  danneggiato  che  abbia  comunicato   di   non
          accettare l'offerta. La somma in tal  modo  corrisposta  e'
          imputata nella liquidazione definitiva del danno. 
              8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza  che
          l'interessato  abbia  fatto  pervenire   alcuna   risposta,
          l'impresa corrisponde al danneggiato la somma  offerta  con
          le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7. 
              9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
          cui al presente articolo, l'impresa  di  assicurazione  non
          puo' opporre al danneggiato  l'eventuale  inadempimento  da
          parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso  del  sinistro
          di cui all'articolo 1913 del codice civile. 
              10. In caso  di  sentenza  a  favore  del  danneggiato,
          quando la somma offerta ai  sensi  dei  commi  1  o  2  sia
          inferiore alla meta'  di  quella  liquidata,  al  netto  di
          eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
          contestualmente al deposito  in  cancelleria,  copia  della
          sentenza   all'ISVAP   per   gli   accertamenti    relativi
          all'osservanza delle disposizioni del presente capo. 
              11.    L'impresa,    quando    corrisponde     compensi
          professionali  per  l'eventuale  assistenza   prestata   da
          professionisti, e' tenuta a  richiedere  la  documentazione
          probatoria relativa alla prestazione stessa e ad  indicarne
          il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di  danno
          nella  quietanza  di  liquidazione.  L'impresa,  che  abbia
          provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
          professionista,  ne  da'  comunicazione   al   danneggiato,
          indicando l'importo corrisposto.". 
              Si riporta il testo degli articoli 124, 145 e  146  del
          codice penale: 
              "Art. 124. Termine per proporre la querela. Rinuncia. 
              Salvo che la legge disponga altrimenti, il  diritto  di
          querela non puo' essere esercitato, decorsi  tre  mesi  dal
          giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. 
              Il diritto di querela non puo' essere esercitato se  vi
          e' stata rinuncia espressa o tacita da parte  di  colui  al
          quale ne spetta l'esercizio. 
              Vi e'  rinuncia  tacita,  quando  chi  ha  facolta'  di
          proporre querela ha compiuto  fatti  incompatibili  con  la
          volonta' di querelarsi. 
              La rinuncia si estende di diritto a  tutti  coloro  che
          hanno commesso il reato." 
              "Art. 145. Remunerazione ai condannati  per  il  lavoro
          prestato. 
              Negli  stabilimenti  penitenziari,  ai  condannati   e'
          corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. 
              Sulla  remunerazione,  salvo  che  l'adempimento  delle
          obbligazioni sia altrimenti eseguito,  sono  prelevate  nel
          seguente ordine: 
              1. le somme dovute a titolo di risarcimento del danno; 
              2. le spese che lo Stato sostiene per  il  mantenimento
          del condannato; 
              3. le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del
          procedimento. 
              In ogni  caso,  deve  essere  riservata  a  favore  del
          condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a
          titolo  di  peculio.  Tale  quota   non   e'   soggetta   a
          pignoramento o a sequestro." 
              "Art. 146. Rinvio  obbligatorio  dell'esecuzione  della
          pena. 
              L'esecuzione di una pena, che non  sia  pecuniaria,  e'
          differita: 
              1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 
              2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante
          di eta' inferiore ad anni uno; 
              3) se deve aver luogo nei confronti di persona  affetta
          da  AIDS  conclamata  o  da  grave  deficienza  immunitaria
          accertate ai sensi  dell'articolo  286-bis,  comma  2,  del
          codice  di  procedura  penale,  ovvero  da  altra  malattia
          particolarmente  grave  per  effetto  della  quale  le  sue
          condizioni di salute risultano incompatibili con  lo  stato
          di detenzione, quando la persona si trova in una fase della
          malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo  le
          certificazioni  del  servizio  sanitario  penitenziario   o
          esterno,  ai  trattamenti  disponibili   e   alle   terapie
          curative. 
              Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il
          differimento non opera o, se concesso, e'  revocato  se  la
          gravidanza  si  interrompe,  se  la  madre  e'   dichiarata
          decaduta dalla potesta' sul figlio ai  sensi  dell'articolo
          330 del codice civile, il figlio muore,  viene  abbandonato
          ovvero affidato  ad  altri,  sempreche'  l'interruzione  di
          gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 135 del codice  delle
          assicurazioni private 
              di cui al citato decreto legislativo n. 209  del  2005,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 135. Banca dati sinistri e banche  dati  anagrafe
          testimoni e anagrafe danneggiati 
              1. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e
          il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
          assicurazioni  obbligatorie  per   i   veicoli   a   motore
          immatricolati in Italia, sono istituite presso l'ISVAP  una
          banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche  dati
          denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati". 
              2.  Le  imprese  sono  tenute  a  comunicare   i   dati
          riguardanti i sinistri dei propri  assicurati,  secondo  le
          modalita' stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP.  I
          dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel
          territorio della Repubblica in regime di libera prestazione
          dei servizi o in  regime  di  stabilimento  sono  richiesti
          dall'ISVAP alle rispettive  autorita'  di  vigilanza  degli
          Stati membri interessati. 
              3. Le procedure di organizzazione e  di  funzionamento,
          le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di
          cui al comma1, da parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
          dell'autorita' giudiziaria, delle forze di  polizia,  delle
          imprese di assicurazione edi soggetti  terzi,  nonche'  gli
          obblighi di consultazione delle banche dati da parte  delle
          imprese  di  assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
          sinistri,  sono  stabiliti  dall'ISVAP,  con   regolamento,
          sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   il
          Ministero dell'interno, e, per i profili  di  tutela  della
          riservatezza,  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 139 del codice  delle
          assicurazioni private di cui al citato decreto  legislativo
          n. 209 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  139.  Danno  biologico  per  lesioni  di   lieve
          entita'. 
              1. Il risarcimento del danno biologico per  lesioni  di
          lieve  entita',  derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  e'
          effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: 
              a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato
          per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento
          un importo crescente in misura piu'  che  proporzionale  in
          relazione ad ogni punto percentuale  di  invalidita';  tale
          importo e' calcolato in  base  all'applicazione  a  ciascun
          punto percentuale di invalidita' del relativo  coefficiente
          secondo la correlazione  esposta  nel  comma  6.  L'importo
          cosi' determinato si riduce con il crescere  dell'eta'  del
          soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per
          ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno  di  eta'.
          Il   valore   del   primo   punto   e'   pari    ad    euro
          settecentocinquantanove virgola quattro; 
              b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato
          un importo di euro  quarantaquattro  virgola  ventotto  per
          ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso  di  inabilita'
          temporanea inferiore al cento per  cento,  la  liquidazione
          avviene  in  misura  corrispondente  alla  percentuale   di
          inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. 
              2. Agli effetti di cui al comma 1 per  danno  biologico
          si   intende   la   lesione   temporanea    o    permanente
          all'integrita' psico-fisica della persona  suscettibile  di
          accertamento   medico-legale   che   esplica   un'incidenza
          negativa  sulle  attivita'  quotidiane  e   sugli   aspetti
          dinamico-relazionali   della    vita    del    danneggiato,
          indipendentemente  da  eventuali  ripercussioni  sulla  sua
          capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni  di
          lieve entita', che non siano suscettibili  di  accertamento
          clinico strumentale obiettivo, non  potranno  dar  luogo  a
          risarcimento per danno biologico permanente. 
              3. L'ammontare del danno biologico liquidato  ai  sensi
          del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
          superiore ad un quinto, con equo e  motivato  apprezzamento
          delle condizioni soggettive del danneggiato. 
              4. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  della
          giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive,  si
          provvede alla  predisposizione  di  una  specifica  tabella
          delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese  tra
          uno e nove punti di invalidita'. 
              5. Gli importi indicati nel  comma  1  sono  aggiornati
          annualmente  con  decreto  del  Ministro  delle   attivita'
          produttive,  in  misura  corrispondente   alla   variazione
          dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
          di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. 
              6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma  1,
          lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari  a
          1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
          un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica  un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,1,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  3  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,2,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  4  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,3,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  5  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,5,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  6  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,7,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  7  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,9,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  8  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  2,1,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  9  si   applica   un
          coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.".