Art. 33 
 
 
Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita'  derivanti  da
                              incidenti 
 
  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la parola: «micro-invalidita'» e' sostituita dalla seguente:
«invalidita'»; 
      2) le parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Ai  periti  assicurativi  che  accertano   e   stimano
falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi
il risarcimento a carico della societa' assicuratrice si  applica  la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; 
    c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono  sostituite
dalla seguente: «invalidita'». 
  1-bis. Al primo comma  dell'articolo  642  del  codice  penale,  le
parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«da uno a cinque anni». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10-bis  del  citato
          decreto-legge  n.  78  del  2010,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 10-bis. Accertamenti in  materia  di  invalidita'
          conseguenti ad incidenti stradali 
              1.  Fermo  quanto  previsto  dal  codice  penale,  agli
          esercenti   una   professione   sanitaria   che   attestano
          falsamente  uno  stato  di   invalidita'   conseguente   ad
          incidente stradale da cui derivi il risarcimento del  danno
          connesso  a  carico  della   societa'   assicuratrice,   si
          applicano le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  3  dell'
          articolo 55-quinquies  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il  medico,
          ferme  la  responsabilita'  penale  e  disciplinare  e   le
          relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento  del  danno
          nei confronti della societa' assicuratrice. 
              2. Ai fini del comma 1, ciascuna  regione  promuove  la
          costituzione di una commissione mista, senza oneri  per  il
          bilancio regionale, composta  da  un  rappresentante  della
          regione   medesima,   un   rappresentante   del   consiglio
          dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su  designazione
          dell'organo   competente   ed   un   rappresentante   delle
          associazioni  di  categoria  delle  imprese   assicuratrici
          individuata con le procedure del CNEL. 
              2-bis. Ai periti assicurativi che accertano  e  stimano
          falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali  da
          cui  derivi  il  risarcimento  a  carico   della   societa'
          assicuratrice si applica la disciplina di cui al  comma  1,
          in quanto applicabile. 
              3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al
          Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   accerta
          l'attuazione da parte delle  societa'  assicuratrici  della
          riduzione dei  premi  RC  auto  in  ragione  dei  risultati
          conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui  ai
          commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione
          annuale.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  642  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  642.   Fraudolento   danneggiamento   dei   beni
          assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. 
              Chiunque, al fine di conseguire per  se'  o  per  altri
          l'indennizzo di una assicurazione o comunque  un  vantaggio
          derivante da  un  contratto  di  assicurazione,  distrugge,
          disperde, deteriora od  occulta  cose  di  sua  proprieta',
          falsifica  o  altera  una  polizza  o   la   documentazione
          richiesta  per  la  stipulazione   di   un   contratto   di
          assicurazione e' punito con la reclusione da uno  a  cinque
          anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto  cagiona
          a se stesso una lesione personale o aggrava le  conseguenze
          della  lesione  personale  prodotta  da  un  infortunio   o
          denuncia  un  sinistro  non  accaduto   ovvero   distrugge,
          falsifica, altera o  precostituisce  elementi  di  prova  o
          documentazione  relativi  al  sinistro.  Se  il   colpevole
          consegue l'intento la  pena  e'  aumentata.  Si  procede  a
          querela di parte. 
              Le  disposizioni  di  cui  al  presente   articolo   si
          applicano anche se il  fatto  e'  commesso  all'estero,  in
          danno di un assicuratore  italiano,  che  eserciti  la  sua
          attivita'  nel  territorio  dello  Stato.  Il  delitto   e'
          punibile a querela della persona offesa.".