Art. 33 Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita' derivanti da incidenti 1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidita'» e' sostituita dalla seguente: «invalidita'»; 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della societa' assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono sostituite dalla seguente: «invalidita'». 1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla presente legge: "Art. 10-bis. Accertamenti in materia di invalidita' conseguenti ad incidenti stradali 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidita' conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della societa' assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell' articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento del danno nei confronti della societa' assicuratrice. 2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL. 2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della societa' assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile. 3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP. 4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle societa' assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.". Si riporta il testo dell'articolo 642 del codice penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.".