Art. 34 
 
 
            Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 
 
  1.  Gli  intermediari  che  distribuiscono   servizi   e   prodotti
assicurativi  del  ramo  assicurativo  di   danni   derivanti   dalla
circolazione  di  veicoli  e  natanti  sono   tenuti,   prima   della
sottoscrizione  del  contratto,  a  informare  il  cliente,  in  modo
corretto, trasparente ed  esaustivo,  sulla  tariffa  e  sulle  altre
condizioni contrattuali proposte  da  almeno  tre  diverse  compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi  gruppi,  anche  avvalendosi
delle informazioni  obbligatoriamente  pubblicate  dalle  imprese  di
assicurazione sui propri siti internet. 
  2. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di
aver ricevuto le informazioni  di  cui  al  comma  1  e'  affetto  da
nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato. 
  3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma  1  comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia  che  ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido  con  questa,
di una sanzione in una misura pari a quanto  stabilito  dall'articolo
324 del codice di cui al decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209. 
  3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  uno
standard di modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1. 
  3-ter. L'ISVAP predispone, con  cadenza  semestrale,  una  apposita
relazione  sull'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 324 del codice di cui
          al citato decreto legislativo n. 209 del 2005: 
              "Art. 324. Sanzioni amministrative pecuniarie  relative
          agli intermediari. 
              1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui   agli
          articoli 109, commi 4 e 6, 117,  comma  1,  119,  comma  2,
          ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3,  183,
          185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da
          parte  degli  intermediari  iscritti  al  registro  di  cui
          all'articolo 109 e' punita con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da  euro  mille  ad  euro  diecimila,  anche  se
          commessa da propri dipendenti o altri ausiliari. 
              2. Nei casi di particolare gravita'  o  di  ripetizione
          dell'illecito i limiti minimo e massimo della  sanzione  di
          cui al comma 1 sono raddoppiati.".