Art. 34-bis 
 
 
                Disposizioni in materia di contratti 
                    di assicurazione dei veicoli 
 
  1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  al  comma  1,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «La  predetta  variazione  in
diminuzione del premio si applica  automaticamente,  fatte  salve  le
migliori condizioni, nella  misura  preventivamente  quantificata  in
rapporto alla classe  di  appartenenza  attribuita  alla  polizza  ed
esplicitamente indicata nel  contratto.  Il  mancato  rispetto  della
disposizione ai cui al presente  comma  comporta  l'applicazione,  da
parte dell'ISVAP, di una sanzione  amministrativa  da  1.000  euro  a
50.000 euro». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 133 del codice  delle
          assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo
          n. 209 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 133. Formule tariffarie. 
              1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per
          altre categorie di veicoli  a  motore  che  possono  essere
          individuate dall'ISVAP, con  regolamento,  i  contratti  di
          assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni
          di polizza  che  prevedano  ad  ogni  scadenza  annuale  la
          variazione  in  aumento  od  in  diminuzione   del   premio
          applicato all'atto della stipulazione  o  del  rinnovo,  in
          relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
          certo periodo di  tempo,  oppure  in  base  a  clausole  di
          franchigia che prevedano un contributo  dell'assicurato  al
          risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due
          tipologie. L'individuazione delle categorie di  veicoli  e'
          effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.  La
          predetta variazione in diminuzione del  premio  si  applica
          automaticamente, fatte salve le migliori condizioni,  nella
          misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe
          di appartenenza attribuita alla polizza  ed  esplicitamente
          indicata  nel  contratto.   Il   mancato   rispetto   della
          disposizione   ai   cui   al   presente   comma    comporta
          l'applicazione,  da  parte  dell'ISVAP,  di  una   sanzione
          amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro. 
              2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso
          telematico all'anagrafe nazionale delle  persone  abilitate
          alla guida prevista  dal  codice  della  strada  presso  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a  scopo  di
          verifica  e  aggiornamento  delle   informazioni   relative
          all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e
          tecniche  strettamente  correlate  ai  costi  del  servizio
          erogato.  Con  decreto   del   Ministro   delle   attivita'
          produttive,   di   concerto   con   il    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante  per  la
          protezione   dei   dati   personali,   sono   adottate   le
          disposizioni di attuazione.".