Art. 35 
 
Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei
  debiti   pregressi   delle   amministrazioni    statali,    nonche'
  disposizioni in materia di tesoreria unica. 
 
  1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti  commerciali
esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione  di  servizi  e
forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,  corrispondente  a  residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure: 
    a) i fondi speciali  per  la  reiscrizione  dei  residui  passivi
perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati  rispettivamente
degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni  per  l'anno  2012,
mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente  quota  delle
risorse  complessivamente   disponibili   relative   a   rimborsi   e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate -  Fondi  di  bilancio».  Le
assegnazioni disposte con utilizzo delle  somme  di  cui  al  periodo
precedente non devono comportare, secondo i criteri  di  contabilita'
nazionale, peggioramento  dell'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni; 
    b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data  del  31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,  possono  essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie
di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo  di  cui
alla presente lettera puo'  essere  incrementato  con  corrispondente
riduzione degli importi di cui  alla  lettera  a).  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti  e  sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di
assegnazione  nonche'  le  modalita'  di  versamento  al  titolo   IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore  dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della  medesima  contabilita'
di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei  titoli  di  cui  alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni  nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio. 
  2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese  relative  a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012,  di
un importo di  euro  1.000  milioni  mediante  riassegnazione  previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro  740  milioni
delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», e di  euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa. 
  3. All'onere per interessi  derivante  dal  comma  1,  pari  a  235
milioni di euro annui a  decorrere  dal  2012,  si  provvede  con  la
disposizione di cui al comma 4. 
  3-bis. Le pubbliche  amministrazioni  ai  fini  del  pagamento  del
debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo,
sono autorizzate a comporre bonariamente con i  propri  creditori  le
rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti  della
compensazione, della cessione di crediti in pagamento,  ovvero  anche
mediante  specifiche  transazioni  condizionate  alla   rinuncia   ad
interessi  e  rivalutazione  monetaria.  In  caso  di  compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai  sensi  del  periodo
precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate. 
  4. In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa
sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro
dell'Economia e delle Finanze  30  dicembre  2011,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle
Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito
pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal  2012  derivante  all'Erario
dai decreti di cui al presente  comma  resta  acquisita  al  bilancio
dello Stato. 
  5. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  6.   Al   fine   di   assicurare   alle    agenzie    fiscali    ed
all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la   massima
flessibilita' organizzativa, le  stesse  possono  derogare  a  quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, a condizione  che  sia  comunque  assicurata  la
neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la  relativa
compensazione, anche a  carico  del  fondo  per  la  retribuzione  di
posizione e di risultato o di altri fondi  analoghi;  resta  comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo  periodo,
del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Per   assicurare   la
flessibilita' organizzativa e la  continuita'  delle  funzioni  delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto  conto
dei criteri previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  per  un  periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello  dirigenziale
generale  compresi  nelle  strutture.  Resta  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  7. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e' soppresso. 
  8. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in
conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. 
  9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti
ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a  versare  il  50
per cento delle disponibilita' liquide  esigibili  depositate  presso
gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto  sulle
rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,   aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve
essere effettuato  alla  data  del  16  aprile  2012.  Gli  eventuali
investimenti  finanziari  individuati  con  decreto   del   Ministero
dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  da  emanare
entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in
titoli di Stato italiani, entro il  30  giugno  2012  e  le  relative
risorse  versate  sulle  contabilita'  speciali  aperte   presso   la
tesoreria statale. Gli  enti  provvedono  al  riversamento  presso  i
tesorieri e cassieri delle somme depositate presso  soggetti  diversi
dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. Sono  fatti
salvi eventuali versamenti gia' effettuati alla data  di  entrata  in
vigore del presente provvedimento. 
  10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di  cui
al comma 8  provvedono  ad  adeguare  la  propria  operativita'  alle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29  ottobre  1984,  n.
720,  e  relative  norme  amministrative  di  attuazione,  il  giorno
successivo  a  quello  del  versamento  della  residua  quota   delle
disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento  i
predetti tesorieri  e  cassieri  continuano  ad  adottare  i  criteri
gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7  agosto
1997, n. 279. 
  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23  dicembre
1998, n. 448 e fino  all'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo  ai
dipartimenti e ai  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni  di  cui  ai
commi 8 e 9 del presente articolo e, fino  al  completo  riversamento
delle risorse sulle contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  9,  i
tesorieri o cassieri  degli  stessi  utilizzano  prioritariamente  le
risorse  esigibili  depositate  presso  gli  stessi  trasferendo  gli
eventuali vincoli di destinazione sulle somme  depositate  presso  la
tesoreria statale. 
  12. A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le
risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale  e  amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata. 
  13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice  civile,
per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno
diritto di recedere dal contratto. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  27  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              "Art.  27.  Fondi  speciali  per  la  reiscrizione   in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono istituiti,  nella  parte
          corrente e nella parte in conto capitale,  rispettivamente,
          un  «fondo  speciale  per  la  riassegnazione  dei  residui
          passivi della  spesa  di  parte  corrente  eliminati  negli
          esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»  e  un
          «fondo speciale per la riassegnazione dei  residui  passivi
          della spesa in  conto  capitale  eliminati  negli  esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni
          sono determinate, con apposito articolo,  dalla  legge  del
          bilancio. 
              2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  50,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006): 
              "50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo
          23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al  fine
          di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti
          dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di
          enti, societa', persone fisiche, istituzioni  ed  organismi
          vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze e' istituito un  Fondo  con  una  dotazione
          finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e  a
          200 milioni di euro per ciascuno degli anni  2007  e  2008.
          Alla  ripartizione  del  predetto  Fondo  si  provvede  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su
          proposta del Ministro competente.". 
              L'art.  10,  comma  17,  lettera  b),  soppressa  dalla
          presente legge, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155. 
              Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  3,  primo
          periodo del citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "Art. 28. Concorso alla manovra degli Enti territoriali
          e ulteriori riduzioni di spese 
              (Omissis). 
              3. Con le procedure previste  dall'articolo  27,  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e
          le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a
          decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica
          di euro 860 milioni annui. Con  le  medesime  procedure  le
          Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrere
          dall'anno 2012, un concorso alla  finanza  pubblica  di  60
          milioni di euro annui, da parte dei  Comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione  di  cui  al  predetto  articolo  27,  l'importo
          complessivo    di    920    milioni     e'     accantonato,
          proporzionalmente   alla   media   degli   impegni   finali
          registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a
          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi
          erariali. Per la Regione Siciliana  si  tiene  conto  della
          rideterminazione del fondo sanitario nazionale per  effetto
          del comma 2.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  comma  2,  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico 
              (Omissis). 
              2.  In  considerazione   della   eccezionalita'   della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica concordati in sede  europea,  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013   i
          trattamenti economici complessivi dei  singoli  dipendenti,
          anche di qualifica dirigenziale,  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi  annui
          sono ridotti del 5 per cento  per  la  parte  eccedente  il
          predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'  del  10  per
          cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito  della
          predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
          puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro  lordi  annui;
          le indennita' corrisposte ai responsabili degli  uffici  di
          diretta collaborazione dei Ministri  di  cui  all'art.  14,
          comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  sono
          ridotte  del  10  per  cento;  la  riduzione   si   applica
          sull'intero importo dell'indennita'. Per i  procuratori  ed
          avvocati  dello  Stato  rientrano  nella   definizione   di
          trattamento economico complessivo,  ai  fini  del  presente
          comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30
          ottobre 1933, n. 1611.  La  riduzione  prevista  dal  primo
          periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto e sino  al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche  e
          integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
          ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello
          generale, non possono essere stabiliti in misura  superiore
          a quella indicata nel contratto  stipulato  dal  precedente
          titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
          ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  16,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali. 
              (Omissis). 
              5. Gli ordinamenti delle amministrazioni  pubbliche  al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  23-ter  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "Art. 23-ter. Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui  all'
          articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  e  successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              Il testo dell'articolo 10,  comma  1,  soppresso  dalla
          presente legge, del citato decreto legislativo  n.  68  del
          2011 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  (Individuazione  delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato): 
              "Art. 7. Nuove modalita' di attuazione del  sistema  di
          tesoreria unica. 
              1. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge
          29 ottobre 1984, n. 720 , e' modificato, per le  regioni  e
          gli enti locali,  secondo  le  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo e nell'articolo 8. 
              2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi  e
          quanto altro proveniente direttamente  dal  bilancio  dello
          Stato devono essere versate per  le  regioni,  le  province
          autonome e gli  enti  locali  nelle  contabilita'  speciali
          infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le  sezioni   di
          tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette  entrate
          sono  comprese  quelle   provenienti   da   operazioni   di
          indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi
          finanziari dello Stato sia in conto capitale che  in  conto
          interessi, nonche'  quelle  connesse  alla  devoluzione  di
          tributi erariali alle regioni a  statuto  speciale  e  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da
          quelle  indicate  nel  comma  2,  che  sono   escluse   dal
          riversamento  nella  tesoreria   statale,   devono   essere
          prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti  dagli
          enti di cui al comma  1.  L'utilizzo  delle  disponibilita'
          vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla
          vigente normativa. 
              4. I tesorieri degli  enti  di  cui  al  comma  1  sono
          direttamente  responsabili  dei   pagamenti   eseguiti   in
          difformita' di quanto disposto dal  comma  3.  In  caso  di
          inadempienza il tesoriere e' tenuto al  riversamento  nella
          tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito  in
          difformita' ed e' tenuto altresi'  a  versare  ad  apposito
          capitolo dell'entrata  statale  l'ammontare  corrispondente
          all'applicazione dell'interesse  legale,  sull'importo  del
          pagamento, calcolato per il periodo  intercorrente  tra  la
          data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data  di
          riversamento. 
              5. Ai fini del rispetto  del  criterio  di  prioritario
          utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita'
          derivanti da entrate proprie depositate presso  il  sistema
          bancario,  anche  quelle  temporaneamente  reimpiegate   in
          operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti
          accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione
          per la quiescenza  del  personale  dipendente,  previsti  e
          disciplinati da particolari disposizioni, e con  esclusione
          altresi'  dei  valori  mobiliari  provenienti  da  atti  di
          liberalita' di privati destinati a borse di studio. 
              6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica sono stabilite le  eventuali
          ed  ulteriori  modalita'   che   si   rendesse   necessario
          disciplinare per l'attuazione delle norme  sulla  tesoreria
          unica.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  29
          ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di  tesoreria
          unica per enti ed organismi pubblici): 
              "Art. 1. Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i
          provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici  sorti
          sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5,  D.L.  24  marzo
          1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L.  25  luglio
          1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e
          le aziende di credito, tesorieri o cassieri  degli  enti  e
          degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla
          presente legge, effettuano, nella  qualita'  di  organi  di
          esecuzione  degli  enti  e  degli  organismi  suddetti,  le
          operazioni  di  incasso  e  di  pagamento  a  valere  sulle
          contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
          provinciale dello Stato. Le entrate  proprie  dei  predetti
          enti ed organismi,  costituite  da  introiti  tributari  ed
          extratributari, per vendita di beni e servizi, per  canoni,
          sovracanoni e indennizzi, o da altri  introiti  provenienti
          dal settore privato, devono essere versate in  contabilita'
          speciale  fruttifera  presso  le   sezioni   di   tesoreria
          provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese  quelle
          provenienti  da  mutui,  devono  affluire  in  contabilita'
          speciale infruttifera, nella quale devono  altresi'  essere
          versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto
          altro proveniente dal bilancio dello Stato.  Le  operazioni
          di  pagamento  sono  addebitate   in   primo   luogo   alla
          contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento  dei
          relativi fondi. 
              Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso
          d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e  sono
          altresi'  disciplinati  le  condizioni,  i  criteri  e   le
          modalita' per l'effettuazione delle  operazioni  e  per  il
          regolamento dei rapporti di  debito  e  di  credito  tra  i
          tesorieri  o  i  cassieri  degli  enti  e  degli  organismi
          pubblici di cui al precedente primo comma e le  sezioni  di
          tesoreria provinciale dello Stato,  con  riferimento  anche
          alle disponibilita' in  numerario  o  in  titoli  esistenti
          presso gli istituti e le aziende di credito alla  fine  del
          mese antecedente alla data di emanazione  dei  decreti  del
          Ministro del tesoro di cui al presente comma. 
              Il tasso  di  interesse  per  le  somme  versate  nelle
          contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma  del
          presente  articolo  deve   essere   fissato   dal   decreto
          ministeriale  in  una  misura  compresa   fra   il   valore
          dell'interesse corrisposto  per  i  depositi  sui  libretti
          postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
          del Tesoro a scadenza trimestrale. 
              Il decreto ministeriale che,  a  norma  del  precedente
          secondo comma, stabilisce le condizioni,  i  criteri  e  le
          modalita' di attuazione  delle  discipline  previste  dalla
          presente  legge  deve  garantire  agli  enti  ed  organismi
          interessati la piena ed immediata disponibilita',  in  ogni
          momento,  delle  somme  di  loro  spettanza   giacenti   in
          tesoreria  nelle   contabilita'   speciali   fruttifere   e
          infruttifere. 
              All'onere   derivante   dalla   corresponsione    degli
          interessi previsti dal precedente primo  comma,  valutabile
          in lire quaranta miliardi per ciascuno degli  anni  1985  e
          1986, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  pluriennale
          1984-86, al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984,  all'uopo
          parzialmente    utilizzando    l'accantonamento    «proroga
          fiscalizzazione dei contributi di  malattia».  Il  Ministro
          del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Fino alla data di emanazione dei decreti  del  Ministro
          del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti
          ed agli organismi pubblici di cui alla  tabella  A  annessa
          alla presente legge si applicano le  disposizioni  previste
          dall'art. 40,  L.  30  marzo  1981,  n.  119  ,  modificato
          dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ,
          convertito, con modificazioni, nella L. 11  novembre  1983,
          n. 638, nonche' dall'art. 35, quattordicesimo comma,  della
          L. 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificate
          e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.". 
              Il testo del comma 10 dell'articolo 29 della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo  sviluppo),  abrogato  dalla  presente
          legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998,  n.
          302, S.O.