Art. 15 
 
                         Misure transitorie 
 
  1. E' abrogato il decreto del Ministro della  sanita'  7  settembre
2000. Sono fatte salve  le  disposizioni  dell'art.  5  del  medesimo
decreto, ivi compreso l'allegato 3 allo stesso, per la parte relativa
all'importazione ed esportazione di  cellule  staminali  emopoietiche
destinate al trapianto, che  rimangono  vigenti  fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai  sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.