((Art. 23 undecies 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le risorse necessarie per  finanziare  la  sottoscrizione  dei  Nuovi
Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere  in  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono individuate mediante: 
  a) riduzione lineare delle dotazioni  finanziarie,  a  legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione  connesse  a  stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste  correttive  e  compensative   delle   entrate,   comprese   le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura  obbligatoria;  del  fondo  ordinario
delle  universita';  delle  risorse  destinate  alla  ricerca;  delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte  sui
redditi delle  persone  fisiche;  nonche'  di  quelle  dipendenti  da
parametri   stabiliti   dalla   legge   o   derivanti   da    accordi
internazionali; 
  b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; 
  c)  utilizzo  temporaneo  mediante   versamento   in   entrata   di
disponibilita' esistenti  sulle  contabilita'  speciali  nonche'  sui
conti di tesoreria intestati ad  amministrazioni  pubbliche  ed  enti
pubblici  nazionali  con  esclusione   di   quelli   intestati   alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i  flussi
finanziari  intercorrenti  con  l'Unione  europea   ed   i   connessi
cofinanziamenti  nazionali,  con   corrispondente   riduzione   delle
relative autorizzazioni di  spesa  e  contestuale  riassegnazione  al
predetto capitolo; 
  d) emissione di titoli del debito pubblico. 
  2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di  relazione
tecnica e  dei  correlati  decreti  di  variazione  di  bilancio,  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni
competenti per i profili di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono
espressi  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il
Governo, qualora non intenda conformarsi  alle  condizioni  formulate
con riferimento ai  profili  finanziari,  trasmette  nuovamente  alle
Camere  lo  schema  di  decreto,  corredato  dei  necessari  elementi
integrativi  di  informazione,  per   i   pareri   definitivi   delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da  esprimere  entro
dieci giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi  inutilmente  i
termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di  bilancio
sono comunicati alla Corte dei conti.))