Art. 18 Disposizioni finali - Abrogazione precedenti decreti e termini di applicazione 1. Le modifiche ed integrazioni agli elenchi allegati al presente decreto sono adottate con provvedimento del Ministero, previo parere della competente Regione. 2. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 73, paragrafo 3, del regolamento, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 3. I richiami ai provvedimenti abrogati di cui al comma 2 effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia sono da intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 agosto 2012 Il Ministro: Catania