Art. 18 
 
 
Disposizioni finali - Abrogazione precedenti  decreti  e  termini  di
                            applicazione 
 
  1. Le modifiche ed integrazioni agli elenchi allegati  al  presente
decreto sono adottate con provvedimento del Ministero, previo  parere
della competente Regione. 
  2. Fatte salve le disposizioni  transitorie  di  cui  all'art.  73,
paragrafo 3, del regolamento, a decorrere dall'entrata in vigore  del
presente decreto sono abrogati  i  decreti  indicati  nella  seguente
tabella: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  3.  I  richiami  ai  provvedimenti  abrogati  di  cui  al  comma  2
effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia sono da intendere
riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 
  4. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 agosto 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania