Art. 18 Disposizioni finali 1. Nell'ambito del Fondo sono istituite apposite sezioni per ciascuna delle finalita' individuate all'art. 3, comma 2. 2. Il Fondo opera attraverso le contabilita' speciali n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni, nonche' utilizzando l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento. 3. Le disponibilita' finanziarie accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012 rivenienti da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate, sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 27, comma 10, del decreto-legge n. 83/2012, affluiscono altresi' al Fondo le risorse rivenienti dal rimborso dei finanziamenti concessi a valere sull'art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. 5. A valere sulle disponibilita' del Fondo, una quota non superiore a 70 milioni di euro e' destinata al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 6. I programmi e i progetti destinatari degli interventi del Fondo possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito dall'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le condizioni e le modalita' stabilite con i decreti di cui all'art. 1, comma 357 della predetta legge e all'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012. 7. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo, individuati nel presente decreto, possono essere periodicamente aggiornati ai sensi di quanto previsto all'art. 23, comma 3-bis, del decreto-legge n. 83/2012. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2013 Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 367