Art. 62 
 
 
             Valore delle firme elettroniche qualificate 
                        e digitali nel tempo 
 
  1. Le firme elettroniche  qualificate  e  digitali,  ancorche'  sia
scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato  qualificato  del
sottoscrittore,  sono  valide  se  alle  stesse  e'  associabile   un
riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione
di  dette  firme  rispettivamente  in  un  momento  precedente   alla
scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.