Art. 39 
 
 
Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a  procedure
                di affidamento di contratti pubblici 
 
  1. All'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarita'
essenziale (( degli elementi e )) delle dichiarazioni sostitutive  di
cui al comma 2 obbliga  il  concorrente  che  vi  ha  dato  causa  al
pagamento,  in  favore  della  stazione  appaltante,  della  sanzione
pecuniaria stabilita dal bando  di  gara,  in  misura  non  inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore  della
gara e comunque non superiore a 50.000 euro,  il  cui  versamento  e'
garantito dalla  cauzione  provvisoria.  In  tal  caso,  la  stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore  a  dieci
giorni,  perche'   siano   rese,   integrate   o   regolarizzate   le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i  soggetti  che
le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non  essenziali,  ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non  indispensabili,  la
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne'  applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del  termine  di  cui  al
secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione
che   intervenga,   anche   in   conseguenza   di    una    pronuncia
giurisdizionale,   successivamente   alla   fase    di    ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva  ai  fini  del
calcolo di medie nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della
soglia di anomalia delle offerte.». 
  2. All'art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  38,  comma  2-bis,  si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o  irregolarita'
(( degli elementi e )) delle dichiarazioni, anche di soggetti  terzi,
che devono essere prodotte dai concorrenti in  base  alla  legge,  al
bando o al disciplinare di gara.». 
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  (( 3-bis. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, l'ultimo periodo e' soppresso. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art.  46  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 46. - Documenti e  informazioni  complementari  -
          Tassativita' delle cause di esclusione. 
              1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38  a  45,  le
          stazioni appaltanti invitano, se necessario, i  concorrenti
          a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
          dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
              1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati  o  i
          concorrenti   in   caso   di   mancato   adempimento   alle
          prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento
          e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei  casi
          di incertezza assoluta sul contenuto  o  sulla  provenienza
          dell'offerta, per difetto  di  sottoscrizione  o  di  altri
          elementi essenziali ovvero in caso di  non  integrita'  del
          plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o
          altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali
          da far ritenere, secondo le circostanze concrete,  che  sia
          stato violato il principio di segretezza delle  offerte;  i
          bandi  e  le  lettere  di  invito  non  possono   contenere
          ulteriori  prescrizioni  a  pena   di   esclusione.   Dette
          prescrizioni sono comunque nulle. 
              1-ter. Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis,
          si applicano a ogni ipotesi di  mancanza,  incompletezza  o
          irregolarita' degli elementi e delle  dichiarazioni,  anche
          di  soggetti  terzi,  che  devono   essere   prodotte   dai
          concorrenti in base alla legge, al bando o al  disciplinare
          di gara.".. 
              Si riporta il testo dell'ultimo  periodo  dell'art.  9,
          comma  3,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, soppresso dal presente decreto: 
              "E' comunque fatta salva la possibilita' di  acquisire,
          mediante procedura di evidenza pubblica,  beni  e  servizi,
          qualora i relativi prezzi siano inferiori a  quelli  emersi
          dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.".